Le planimetrie delle unità immobiliari urbane sono atti strumentali, finalizzati ad agevolare l`accertamento delle unità, con particolare riferimento alla loro consistenza, ossia alla rappresentazione della disposizione interna delle stesse.
Così ha precisato l`Agenzia del Territorio con la Circolare n.9 del 25 novembre 2003, nella quale, tra l`altro, a parziale rettifica dei chiarimenti emanati in precedenza, sono individuati i soggetti legittimati a richiedere la visura e/o il rilascio di copia delle planimetrie catastali.
La limitazione all`accesso alle planimetrie è legato al fatto che, avendo le stesse natura di atti strumentali all`accertamento delle unità immobiliari, non esiste l`obbligo di rilasciarne copia o consentirne la visione a chiunque ne faccia richiesta. Tra l`altro, tali atti assumono una certa caratteristica di riservatezza, tenuto conto che consentono di accertare la disposizione interna delle unità immobiliari.
Sulla base di queste considerazioni, l`Agenzia del Territorio ha, nell`ambito della citata Circolare n.9/2003, richiamato le disposizioni normative e le pronunce ministeriali che sino ad oggi hanno contribuito ad evidenziare i soggetti che possono avere accesso alle planimetrie catastali. Al riguardo, la novità principale è data dalla possibilità per i Notai di ottenere il rilascio di copie o la visione di tali atti, presentando un`autodichiarazione (in luogo della lettera d`incarico), nella quale si attesti l`avvenuto conferimento dell`incarico di stipula di un atto immobiliare.
In conclusione, la visura e/o il rilascio di copia delle planimetrie catastali può essere consentita a:
· uno qualunque dei titolari dei diritti gravanti sull`immobile;
· persona delegata da uno qualunque dei soggetti sopraindicati, attraverso delega redatta nella forma prescritta dalla legge, con firma autenticata del delegante;
· coniuge o parente affine entro il quarto grado di uno dei titolari dei diritti sull`immobile, ovvero a proprio dipendente in caso di unità immobiliare urbana di proprietà di persone giuridiche (ai sensi dell`art. 63 del D.P.R n. 29 settembre 1973, n. 600);
· professionista regolarmente iscritto negli Albi Professionali di categorie abilitate alla presentazione degli atti tecnici di aggiornamento del CEU, che dimostri di essere autorizzato allo scopo, attraverso la consegna di specifica lettera d`incarico, sottoscritta da uno dei soggetti titolari dei diritti e, per accettazione, dal professionista;
· notaio incaricato della stipula di atti concernenti beni immobili. In tale ipotesi, la lettera d`incarico è sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal notaio, nella quale si attesta l`avvenuto conferimento dell`incarico di stipula di un atto immobiliare, riguardante le unità urbane di cui si chiede la documentazione (visura e/o copia).
3953-Circolare n.9 del 25 novembre 2003.pdfApri