L`aliquota IVA agevolata del 4% è applicabile anche alle varianti di natura edilizia, assimilabili ad interventi di ampliamento della “prima casa””.
Tale risulta l`orientamento della Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Lazio, Ufficio fiscalità delle imprese e finanziaria, espresso nella Nota n. 108923 del 5 dicembre 2003, in risposta ad una specifica istanza di chiarimento da parte di una società di compravendita immobiliare che, in fase di ultimazione della costruzione di un complesso residenziale, apporta delle varianti all`originario progetto e al relativo capitolato d`appalto.
In particolare, il caso riguarda la compravendita “sulla carta”” dello spazio riservato originariamente alla costruzione di due appartamenti, destinati a costituire, altresì, un`unica abitazione principale, per contribuenti con i requisiti “prima casa””, di cui alla nota II-bis all`art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni sull`Imposta di Registro, DPR 131/1986.
La società istante deve inoltre provvedere, da un lato, ad una serie di opere non eseguite e di prodotti non forniti (quali, per esempio, divisori tra balconi, rivestimenti delle pareti di due cucine e relativi impianti idraulici), dall`altro, a dei lavori e prodotti finiti aggiuntivi (porte interne scorrevoli, pavimento della cucina, interruttori e deviatori per punti luce, prese TV ecc.).
Al riguardo, l`ufficio regionale dell`Amministrazione finanziaria, riprendendo le conclusioni già fornite nella Circolare Ministeriale n.219/E del 30 novembre 2000, riafferma sostanzialmente il principio secondo il quale anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi all`ampliamento di una “prima casa”” (ove, comunque, ricorrano in capo al promissario acquirente i requisiti previsti) sia applicabile l`aliquota ridotta del 4%, purchè i lavori effettuati rimangano contenuti nell`ambito del semplice ampliamento, ovvero siano verificate le seguenti condizioni:
1. che i locali di nuova realizzazione non configurino una nuova unità immobiliare nè abbiano consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire un`autonoma unità immobiliare;
2. che l`abitazione conservi, anche dopo l`esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.
3980-Nota n. 108923 del 5 dicembre 2003.pdfApri