In attesa delle decisione del Governo sulla proroga del termine ultimo, attualmente fissato al 16 marzo 2004 (art. 34, D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003), per aderire ai condoni fiscali per gli anni 1997-2001 (di cui alla legge 289/2002), nonchè per l`accesso alle medesime sanatorie anche per l`annualità 2002 (art.2, commi 44-49, della legge 350/2003), l`Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire gli attesi chiarimenti con la Circolare n.7/E del 18 febbraio 2004.
In particolare, si richiama l`attenzione sui seguenti punti:
– è consentito l`utilizzo del “condono tombale”” (art.9, legge 289/2002) anche per i contribuenti che abbiano omesso le dichiarazioni dal 1997 al 2001 ed abbiano successivamente presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2002;
– i soggetti che hanno aderito al “condono tombale”” per gli anni 1997-2001, hanno la facoltà e non l`obbligo di effettuare la sanatoria anche per l`annualità 2002;
– chi ha aderito al “condono tombale”” per uno solo dei settori impostivi (es. per l`IVA) può optare, per sanare l`altro settore (es. imposte dirette) in relazione al periodo d`imposta 2002, anche per una sanatoria diversa (es. “concordato di massa””, o “integrativa semplice”” rispettivamente artt. 7 e 8, legge 289/2002).
3984-Circolare n.7-E del 18 febbraio 2004.pdfApri