In attesa che il Governo decida se prorogare il termine per aderire al concordato preventivo, attualmente fissato al 16 marzo prossimo, l`Agenzia delle Entrate ha diramato chiarimenti sulle modalità applicative per aderire al nuovo istituto con la Circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004.
Ø nell`ipotesi di utilizzo nel 2001 delle agevolazioni fiscali sulla detassazione del reddito reinvestito (cd. Tremonti-bis), il reddito di base del 2001, su cui applicare la maggiorazione del 7% per la definizione del reddito minimo 2003, deve essere assunto senza tener conto della riduzione del reddito imponibile per effetto del citato beneficio;
Ø chi fosse risultato non congruo per effetto degli studi di settore nel periodo d`imposta 2001 e avesse successivamente aderito al condono tombale, di cui all`art. 9 della Legge 289/2003, risulterà come congruo ai fini del concordato preventivo, non dovendo, pertanto, effettuare nessun adeguamento per il 2001, nè utilizzare il condono (scadente il 16 marzo) per il periodo d`imposta 2002;
Ø l`adeguamento ai ricavi richiesti per il periodo 2003 – 2004 non rileva ai fini IRAP;
Ø allo stesso modo, l`adeguamento agli studi di settore per il 2001, per i soggetti non congrui, deve essere effettuato sulla base del ricavo puntuale stabilito dal medesimo studio di settore.
3981-Circolare n. 5-E del 4 febbraio 2004.pdfApri