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Chi ha utilizzato il ''bonus investimenti'' nel periodo di sospensione obbligatoria, 13 novembre 2002 - 10 aprile 2003, puo' restituire quanto dovuto anche con la sanatoria fiscale per gli omessi o ritardati versamenti

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito di imposta aree svantaggiate – Restituzione del bonus utilizzato nel periodo di sospensione

29 Marzo 2004
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Le imprese che abbiano illegittimamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art.8, L.388/2000 e successive modifiche) nel periodo di sospensione, 13 novembre 2002 – 10 aprile 2003, possono restituire il bonus anche attraverso la sanatoria fiscale per i ritardati o omessi versamenti (art.9-bis, legge 289/2002) prorogata, da ultimo, sino al 16 aprile 2004 (art.23-decies, D.L.355/2003, convertito con modificazioni dalla legge 47/2004).
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n.52/E e n.53/E, entrambe del 26 marzo 2004.
Come noto, per effetto dell`art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 253/2002 e dell`art.62, comma 1, lett.a) della legge 289/2002, i soggetti che hanno conseguito il diritto al credito di imposta anteriormente all`8 luglio 2002 dovevano sospendere l`utilizzo in compensazione del contributo a partire dal 13 novembre 2002, per riprenderlo a decorrere dal 10 aprile 2003 nel limite di determinate percentuali annue, pari al 10% (elevabile al 49% per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2002) per il 2003 ed al 6% per gli anni successivi (D.M. 2 aprile 2003 e D.M. 6 agosto 2003, cfr. Credito aree svantaggiate – misura massima di utilizzo dei crediti maturati prima dell’8/7/2002 del 9 aprile 2003).
I contribuenti che, non avendo adempiuto agli obblighi di sospensione, abbiano comunque fruito del credito di imposta devono provvedere alla restituzione dell`importo indebitamente compensato, maggiorato degli interessi del 2,75% annuo (maturati dal momento dell`indebita fruizione) e delle sanzioni previste dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997.
Al riguardo, per semplificazione (per evitare cioè la restituzione di un credito di imposta che comunque verrebbe nuovamente utilizzato, essendo ormai scaduto il periodo di sospensione), viene precisato che la regolarizzazione può avvenire, in sostanza, con il versamento dei soli interessi maturati dal momento della indebita utilizzazione del contributo e della sanzione dovuta, attraverso il Modello F24.
L`Agenzia precisa, inoltre, che la regolarizzazione può avvenire anche beneficiando della sanatoria per gli omessi versamenti, disciplinata dall`art.9-bis della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) e successive modificazioni, da ultimo prorogata sino al 16 aprile 2004 dall`art.23-decies del D.L. 355/2003 (convertito con modificazioni dalla legge 47/2004). In tal caso, andranno versati i soli interessi nella misura del 3% (art.9-bis, comma 4, L.289/2002) maturati dal momento dell`illegittima utilizzazione, senza l`applicazione delle sanzioni.
Lo stesso discorso vale anche per quei contribuenti che avessero già provveduto a restituire il contributo utilizzato illegittimamente nel periodo di sospensione. Anche in questo caso, infatti, la Risoluzione 52/E/2004 precisa che devono essere comunque versati gli interessi (maturati dalla data in cui è stata effettuata l`indebita compensazione del credito a quella in cui ne è avvenuta la restituzione) e le sanzioni.
Le due Risoluzioni ministeriali, fornite in allegato, contengono inoltre esempi numerici ai quali si rimanda per approfondimenti.

4660-Risoluzione 53-E.pdfApri

4660-Risoluzione 52-E.pdfApri
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