L`Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa 11 marzo 2004, chiarisce che la rivalutazione delle aree edificabili e agricole (art.6-bis del D.L. 355/2003, convertito con modifiche in legge 47/2004) possedute al 1° luglio 2003 è un`opportunità alternativa messa a disposizione dei contribuenti, rispetto alla norma agevolativa (art.39, comma 14-undecies del D.L. 269/2003, convertito con modifiche in legge 326/2003) che consente la rideterminazione del valore d`acquisto dei terreni posseduti al 1° gennaio 2003.
L`Amministrazione ha, infatti, precisato che la nuova disposizione non va intesa come ulteriore proroga dei precedenti termini ma come una nuova possibilità di rivalutazione.
Quindi, in base alla convenienza di ogni singola operazione, il contribuente che avesse già effettuato la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2003 può:
Ø usufruire della nuova norma agevolativa, rideterminando (mediante una nuova perizia giurata di stima) il valore dei terreni alla data del 1° luglio 2003, e versando l`imposta sostitutiva (sempre pari al 4% dell`intero valore rivalutato) entro il nuovo termine del 30 settembre 2004, richiedendo quindi il rimborso dell`imposta eventualmente già versata;
Ø oppure, se non intende fruire dei nuovi termini, far valere la rivalutazione al 1° gennaio 2003, pagando comunque l`imposta sostitutiva (o solo la prima rata) entro il 16 marzo 2004
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già ceduto i terreni posseduti al 1° gennaio 2003, successivamente all`asseverazione della perizia, devono comunque versare l`imposta sostitutiva entro il 16 marzo 2004.
4659-Comunicato Stampa 11 marzo 2004.pdfApri