Dal 29 febbraio 2004, nuove modalità di fatturazione delle operazioni imponibili ai fini dell`Imposta sul Valore Aggiunto.
Con l`entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.52, che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/115/CE, viene abrogato ed integralmente sostituito l`art.21 del DPR 633/1972 che detta le regole per la fatturazione.
Queste le principali novità:
Ø per ciascuna operazione imponibile può emettere fattura non solo il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio ma, ferma restando la sua responsabilità, anche il cessionario o il committente, ovvero, per suo conto, da un terzo;
Ø la fattura può essere emessa dal cliente o dal terzo, residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, solo se:
¨ sia data preventiva comunicazione all`Amministrazione finanziaria,
¨ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l`attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA;
Ø la fattura può essere emessa sia in forma cartacea che in formato elettronico, ammesso esclusivamente previo accordo con il cliente, le cui modalità, contenuti e procedure di comunicazione verranno determinate con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate;
Ø la fattura si intende emessa all`atto della sua consegna o spedizione all`altra parte ovvero all`atto della sua trasmissione per via elettronica;
Ø tra le indicazioni obbligatorie, la fattura deve contenere, tra l`altro:
¨ numero di partita IVA del cliente (cessionario del bene o del committente del servizio), qualora sia debitore dell`imposta in luogo del cedente il bene o del prestatore del servizio,
¨ annotazione che la fattura stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo;
Ø se l`operazione cui si riferisce la fattura comprende beni o servizi soggetti all`imposta con aliquote diverse, gli elementi della fattura indicanti natura dei beni e dei servizi e i corrispettivi devono essere indicati distintamente secondo l`aliquota applicabile (come, per esempio, per la fatturazione di prestazioni con utilizzo dei cd. “beni significativi””, ai sensi dell`art.7 della legge 488/1999, prorogata da ultimo dall`art.23-bis della legge 47/2004);
Ø per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti dello stesso cliente può essere emessa una sola fattura;
Ø nel caso siano emesse più fatture, trasmesse in via elettronica, allo stesso cliente da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta;
Ø l`attestazione della data, l`autenticità dell`origine e l`integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l`apposizione su ciascuna fattura del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell`emittente;
Ø la fattura deve essere emessa anche per le operazioni esenti di cui all`art.10 (escluse quelle di cui al n.6), tra le quali rientrano:
¨ le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (art.10 n.8),
¨ le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all`articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 547 , ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell`attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni (art.10 n.8-bis).
Modificando anche il comma 3 dell`art.39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) ed il comma 4 dell`art.52 (Accessi, ispezioni e verifiche) del DPR 633/1972, il D.lgs.52/2004 interviene inoltre:
Ø sulle procedure di archiviazione delle fatture, stabilendo l`archiviazione elettronica per
¨ le fatture trasmesse in forma elettronica,
¨ le fatture consegnate o spedite in copia in forma cartacea,
¨ le fatture ricevute in forma elettronica;
Ø sui controlli documentali in caso di ispezioni dell`Amministrazione finanziaria, estendendo tali controlli anche ai libri, registri, documenti e scritture accessibili tramite apparecchiature informatiche, installate nei locali destinati all`esercizio dell`attività d`impresa in cui viene disposto l`accesso da parte degli uffici finanziari.
Resta comunque confermato che:
Ø la fattura è emessa al momento di effettuazione dell`operazione determinata a norma dell`art. 6 del DPR 633/1972 (per la cessione di beni immobili al momento della stipula del contratto; per la cessione di beni mobili al momento della consegna o spedizione; per la prestazione di servizi all`atto del pagamento del corrispettivo),in duplice esemplare, se cartacea, di cui uno è consegnato o spedito all`altra parte;
Ø se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l`imposta è dovuta per l`intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
3991-D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.52.pdfApri