La tassa ipotecaria (di cui all`art.19, D.Lgs. 347/1990), nel caso di operazioni di credito fondiario, va versata una sola volta al momento dell`esecuzione dell`iscrizione dell`ipoteca, anche se l`atto di erogazione delle somme oggetto del finanziamento è separato e successivo rispetto alla stipulazione del contratto.
Così ha precisato l`Agenzia del Territorio con la Risoluzione 1° marzo 2004, n.1/T, in conformità a quanto espresso dall`Avvocatura Generale dello Stato, risolvendo, così, i dubbi interpretativi emersi a livello locale.
In particolare, esaminando le disposizioni dell`art.39, commi 2 e 7, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), l`Agenzia del Territorio ha chiarito che, ai fini fiscali, sono ricondotti ad unità tutta una serie di atti, di formalità e di operazioni che in via ordinaria hanno, invece, una loro propria autonomia.
In tal ambito, l`esecuzione delle annotazioni relative agli atti di erogazione delle somme oggetto del finanziamento sono, ai fini fiscali, ricondotte ad un`unica operazione (stipulazione del contratto di finanziamento ed erogazione dei relativi importi), anche quando vengano stipulati due o più atti separati, da cui scaturiscano distinte formalità ipotecarie (iscrizione, annotazione a margine della stessa dell`avvenuta erogazione del denaro con contestuale rilascio di quietanza, soggette alla tassa ipotecaria ai sensi dell`art.19 del d.Lgs.347/1990 e della relativa Tabella allegata al provvedimento).
Ne consegue che il debito tributario deve ritenersi comunque assolto con il pagamento della tassa ipotecaria (di cui all`art.19, del D.Lgs. 347/1990) al momento dell`esecuzione dell`iscrizione dell`ipoteca.
3985-Risoluzione 1° marzo 2004, n.1-T.pdfApri