Il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2004, recepisce la Direttiva europea 77/CE/2001 per la promozione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Il decreto fissa l`obbligo di incrementare annualmente del 0,35%, a decorrere dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 4, D.Lgs. 387/2003).
Il decreto dispone anche che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, l`Autorità per l`energia elettrica ed il gas emani la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell`energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. Nell`ambito di tale disciplina non è comunque consentita la vendita dell`energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 6, D.Lgs. 387/2003).
Il decreto prevede, altresì, che vengano definiti i criteri per l`incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare ed introduce un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, così come già avviene in Germania. Si prevede infatti, per l`elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Tale sistema finanzierà, quindi, l`energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non l`investimento iniziale (art. 7, D.Lgs. 387/2003).
Il decreto introduce, all`art. 11, la “garanzia di origine dell`elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili””. In tale ambito l`elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, di tale garanzia di origine, che dovrà riportare l`ubicazione dell`impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l`elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell`impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferita a ciascun anno solare.
All`art. 12 del presente decreto si promuove inoltre la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative con l`introduzione di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.
L`art. 15 prevede che sarà svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell`efficienza negli usi finali dell`energia.
Secondo quanto riportato nell`art. 17, i rifiuti, ivi compresa, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivanti dai rifiuti sono stati inclusi tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili. Sono invece escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili: le fonti assimilate alle fonti rinnovabili di cui all`art 1, comma 3 della L.10/91
[1]; i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia; i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel DPCM 8/3/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
[1] Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono altresì considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti ed in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti.