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Indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalita' di utilizzo del beneficio fiscale a favore delle neo assunzioni maturato nel corso del 2003

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito d`imposta neoassunzioni- Nuovi chiarimenti ministeriali

16 Aprile 2004
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Con la Circolare n.16/E del 9 aprile 2004, l`Agenzia delle Entrate fissa nel 16 aprile 2004 il termine ultimo per utilizzare in compensazione il credito d`imposta di cui all`art.7 della legge 388/2000 maturato ma non utilizzato nel corso dell`intero anno 2003.
In particolare, le disposizioni di cui al comma 2 dell`art.63 della legge 289/2002 disponevano che il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, (contributo relativo ad incrementi della base occupazionale rilevati al 7 luglio 2002), poteva essere attribuito non oltre il 31 dicembre 2003,mediante compensazione ai sensi del d.lgs.241/1997, fatta salva l`ipotesi di “incapienza”” (ovvero il caso in cui il contribuente non avesse saldi netti a debito risultanti dai modelli di versamento unificato).
Rilevando l`impossibilità per i contribuenti di riscontrare le condizioni di attribuzione del credito per il mese di dicembre 2003 prima della stessa data del 31 dicembre dello stesso anno (con la conseguenza logica di poter fruire del beneficio solo successivamente a tale termine), con la recente pronuncia, l`Amministrazione finanziaria ha chiarito che il credito maturato ma nonutilizzato nel corso del 2003 potrà essere fruito a partire dal primo versamento effettuato (tramite modello F24) a decorrere dal 16 aprile 2004 (primo versamento unificato successivo alla data di emanazione della Circolare 16/E/2004), con possibilità di riportare in avanti l`importo eccedente e di utilizzarlo, fino a concorrenza, nei successivi modelli di versamento che presentino saldo netto a debito.
L`Agenzia ha precisato inoltre che con riferimento al bonus di cui all`articolo 63, comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo (contributo per incrementi superiori a quello rilevato al 7 luglio 2002), ed al bonus di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 (contributi per incrementi occupazionali dal 1° gennaio 2003, spettanti a soggetti che al 7 luglio non avessero registrato incrementi occupazionali), attribuiti non oltre il 31 dicembre 2006, il contribuente dovrà valutare la propria condizione di “incapienza”” in occasione del primo versamento unificato successivo a tale data.

3999-Circolare n.16-E del 9 aprile 2004.pdfApri
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