Si fa seguito al documento Trasparenza fiscale per i soci persone fisiche di S.r.l. del 29 marzo 2004 per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004 è stato pubblicato il Decreto 23 aprile 2004 del Ministro dell`Economia e delle Finanze recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell`ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi».
Tra i nuovi istituti introdotti dal D.Lgs 344/2003, istitutivo dell`IRES, grande rilevanza assume per le imprese associate quello dell`opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR 917/1986), che affianca l`analogo istituto introdotto per le società di capitali i cui soci sono a loro volta società di capitali (art. 115 del TUIR 917/1986).
L`esercizio dell`opzione consente l`imputazione del reddito imponibile della società partecipata a ciascun socio, indipendentemente dall`effettiva percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.
L`utilizzo del nuovo istituto deve essere quindi opportunamente valutato dalle società a responsabilità limitata, in quanto potrebbe consentire una minore tassazione sul reddito (aliquota IRPEF 23%; 29%; 31%; anzichè aliquota IRES pari al 33%), oltrechè l`imputazione ai soci delle perdite fiscali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (in sostanza è l`alternativa al consolidato fiscale previsto per i gruppi societari).
L`art. 14 del Decreto con riferimento alla trasparenza fiscale per le società a ristretta base prioritaria (fattispecie di maggiore rilevanza per le imprese associate) precisa che:
a) il volume dei ricavi della società partecipata, indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione, non deve superare le soglie previste per l`applicazione degli studi di settore;
b) la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti, purchè la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20;
c) se vengono meno le condizioni di cui alle lettere a) e b), l`opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d`imposta successivo e dallo stesso periodo d`imposta;
d) l`opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all`articolo 87 del testo unico (partecipation exemption), salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.
4667-Decreto 23 aprile 2004 Ministro Economia e Finanze.pdfApri