I giudici del TAR Campania (Salerno, sez. II, 25 novembre 2003, n°1727) hanno ribadito il principio secondo cui l`esigenza di un piano esecutivo, sia presupposto necessario per il rilascio di un titolo abilitativo edilizio solo ove la zona interessata dall`intervento non sia ancora urbanizzata e, contestualmente, vi sia la necessità di una guida per l`armonico inserimento dei fabbricati nel tessuto urbano.
Uno stato, pertanto, di sufficiente urbanizzazione consente di derogare al principio generale di necessità di uno strumento d`attuazione del P.R.G., anche nell`ipotesi che quest`ultimo condizioni espressamente l`edificazione all`approvazione del piano esecutivo.
Il TAR ha ritenuto, tra l`altro, che quando l`area sia urbanizzata e manchi una rigorosa valutazione dell’impatto urbanistico del nuovo intervento edilizio nell’ambito della zona, risulta illegittimo il diniego di permesso di costruire fondato su un mero dato formale costituito dalla carenza di un piano attuativo.
In sostanza, la carenza di opere urbanizzative deve risultare in modo chiaro, chiaro e verificato. In caso contrario, deve ritenersi prevalente il diritto di edificare del proprietario dell`area.
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