Dopo un iter normativo durato più di due anni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell`Unione europea n. 143 del 30 aprile 2004, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/35/CE sulla responsabilità per i danni all`ambiente.
Nel testo finale, concordato, dopo oltre un anno di trattative, dal Parlamento comunitario e dal Consiglio lo scorso 20 febbraio, sono state accolte quasi tutte le istanze del mondo imprenditoriale, elaborate da un gruppo di lavoro confindustriale al quale ha partecipato anche l`Ance.
Questi i contenuti principali della Direttiva, basata sul principio “chi inquina paga””:
–il danno ambientale viene definito come il danno alle specie e agli habitat naturali protetti nonchè alle acque o al terreno;
–l`operatore, ossia il soggetto che minaccia o provoca un danno all`ambiente ed è tenuto a sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione e riparazione, può essere qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un`attività professionale;
–l`ambito di applicazione è limitato alle attività professionali elencate nell`allegato III (impianti soggetti ad IPPC, operazioni di gestione dei rifiuti, ecc.) ed a tutte le altre attività professionali ma solo in caso di danno alle specie o agli habitat e qualora l`operatore abbia agito con colpa o dolo;
–al fine di garantire l`effettività della disciplina, le misure di prevenzione e di riparazione del danno sono adottate direttamente dagli Stati membri ma solo ove non sia possibile provvedere in altri modi;
–il danno causato da terzi non potrà essere addebitato all`operatore, il quale è esonerato dal pagamento dei costi relativi all`evento e dal ripristino della situazione ambientale preesistente;
–il danno ambientale cagionato da più autori non è oggetto di responsabilità solidale, salvo diversa disposizione all`atto del recepimento da parte dei singoli stati membri;
–in tema di garanzie finanziarie, la Direttiva prevede che in un primo momento (sei anni dall`entrata in vigore della direttiva) gli Stati membri si impegnino ad incoraggiare l`adozione da parte delle imprese di strumenti di copertura finanziaria volontari. Al termine di questo periodo, la Commissione europea dovrà presentare una relazione sull`attuazione della disposizione, eventualmente proponendo una forma di garanzia di tipo obbligatorio.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2007. Questa data rappresenta inoltre il momento a partire dal quale le discipline statali potranno essere applicate: in base all`art. 17, la Direttiva non trova applicazione ai danni causati da eventi verificatisi prima del 30 aprile 2007.
Occorre ricordare che il disegno di legge sulla “Delega ambientale”” (Atto S/1753-B), attualmente in attesa della ratifica definitiva dell`Aula del Senato, contiene, tra le altre, una delega al Governo per l`emanazione di un Testo Unico sulla tutela risarcitoria contro i danni all`ambiente, che potrà rappresentare pertanto la sede privilegiata per il recepimento della nuova normativa da parte dello Stato italiano.