Occorre una motivazione specifica ogniqualvolta l`approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale da parte del comune determini una lesione dell`affidamento del privato. Questo il principio ribadito dal TAR Veneto con la sentenza della Sezione II 21 giugno 2004, n. 2153 (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943).
Se, infatti, in linea generale le scelte pianificatorie dell`amministrazione comunale sono discrezionali e non necessitano quindi di motivazione, lo stesso non può dirsi per le previsioni urbanistiche sopravvenute che comportino una lesione delle aspettative o degli affidamenti dei privati, come nel caso in cui esistano preesistenti convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi fra comune e proprietari delle aree, ovvero qualora siano stati annullati con sentenza divenuta definitiva provvedimenti di diniego di concessioni edilizie o ancora in presenza di modifiche peggiorative della destinazione di singole aree.
Nella fattispecie, in particolare, i giudici hanno affermato l`illegittimità per assenza di motivazione specifica e conseguentemente annullato un nuovo PRG nella parte in cui viene attribuita destinazione agricola ad un piccolo terreno precedentemente edificabile e comunque intercluso in una zona già completamente urbanizzata ed edificata.