La legge 1902/52 sancisce l`obbligo dei comuni di sospensione dei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di opere edilizie in contrasto con gli strumenti urbanistici in itinere.
Tuttavia, come hanno avuto modo di chiarire i giudici amministrativi del Lazio nella sentenza 4 maggio 2004 n°3717, l`applicazione della disciplina prevista dalla suddetta normativa ha natura meramente temporanea ed ha la finalità di evitare che siano poste in essere trasformazioni del territorio che incidano sostanzialmente sulle scelte urbanistiche dell`amministrazione comunale.
Proprio per questo, il TAR Lazio ha affermato che se fosse possibile reiterare senza limite alcuno le misure di salvaguardia ne deriverebbe una illegittima limitazione delle facoltà inerenti il diritto di proprietà, venendo meno il bilanciamento di interessi pubblico/privati.
Secondo questi principi, il TAR ha annullato una deliberazione comunale che estendeva temporalmente l`efficacia delle misure di salvaguardia, una volta scaduto il quinquennio di validità previsto dalla legge 1902/52 o quello diverso indicato dall`eventuale legge regionale.
Secondo lo stesso orientamento si era già espresso il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2002 n°1682; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001 n°4071; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 1999 n°462).
Allegato sentenza