Secondo il meccanismo previsto dalla legge 5 giugno 2003, n.131 (cd. Legge “”La Loggia””) al Governo è attribuita la delega per l`emanazione di provvedimenti volti ad individuare i principi fondamentali nelle materie di cui all`art.117 della Costituzione attribuite alla potestà legislativa concorrente delle regioni.
La Corte, analizzando, nel caso di specie, i commi 4, 5 e 6 dell`art.1 della legge in esame, che prevedono tale meccanismo, ha ritenuto che il contenuto del potere di delega vada inteso in senso “”minimale”” ossia come mera ricognizione di principi direttivi volti a fornire solo un primo orientamento per il legislatore regionale.
I decreti legislativi governativi non sarebbero pertanto idonei a vincolare l` attività legislativa delle regioni nelle materie “”concorrenti””. Deve, di conseguenza, rilevarsi secondo la Corte l`illegittimità dei commi 5 e 6 dell`art.1, per incongruenza con il precedente comma 4 in quanto il loro disposto è tale da ampliare notevolmente e in maniera del tutto indeterminata l`oggetto della delega fino eventualmente ad arrivare alla ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazione dei criteri direttivi.
Alla luce di quanto detto sopra la delega legislativa può essere assimilata, in quanto implicante al tempo stesso attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici funzionali a favorire la semplificazione delle disposizioni vigenti in una determinata materia.
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