L`ampliamento del termine da sei a dodici mesi per la presentazione della denuncia di successione, disposto dall`art.39, comma 14-sexies, della legge 24 novembre 2003, n.326 (che ha convertito il D.L. 269/2003), riguarda tutte le successioni che si siano aperte a decorrere dal 26 novembre 2003 (data di entrata in vigore della legge 326/2003), nonchè quelle già aperte a tale data ma per le quali, sempre al 26 novembre 2003, non era ancora scaduto il termine di presentazione della relativa denuncia.
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.28/E del 21 giugno 2004.
In particolare, l`attuale testo dell`art.31, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l`imposta sulle successioni e donazioni), così come modificato dal citato art.39, comma 14-sexies, della legge 326/2003 (di conversione del D.L. 269/2003), prevede che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della stessa, e non più entro il precedente e più restrittivo termine di sei mesi.
Al riguardo, nella citata Circolare ministeriale 28/E/2004, viene chiarito che il maggior termine di un anno riguarda le dichiarazioni relative a successioni:
· aperte a partire dal 26 novembre 2003 (data di entrata in vigore della legge 326/2003);
· aperte prima del 26 novembre 2003, ma per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine semestrale per la presentazione della denuncia. Ciò implica, ad esempio, che per una successione aperta il 1° luglio 2003, il termine dei sei mesi, in scadenza il 31 dicembre 2003 (quindi successivamente al 26 novembre 2003), deve intendersi prorogato al 30 giugno 2004 per effetto della nuova disposizione normativa.
Contrariamente, il nuovo termine annuale non si applica alle successioni per le quali il termine di presentazione della relativa denuncia risulti già scaduto alla data del 26 novembre 2003.