Con la Circolare n.28/E del 21 giugno 2004, l`Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l`altro, le modalità applicative dell`agevolazione fiscale prevista dall`art.11 del D.L. 30 settembre 2003, n.269 (convertito nella legge 326/2003) a favore delle società che per la prima volta vengono ammesse alla quotazione in borsa (cosiddetto “premio di quotazione in borsa””, cfr. il documento Manovra fiscale 2004 del 22 gennaio 2004).
In particolare, il beneficio consiste nella riduzione al 20% dell`aliquota dell`imposta sul reddito a favore delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell`Unione Europea ed è applicabile:
· limitatamente al periodo d`imposta nel corso del quale è stata disposta l`ammissione alla quotazione ed ai due successivi, a condizione che il provvedimento di ammissione sia emesso dal competente organo di vigilanza dopo il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. 269/2003) e sino al 31 dicembre 2004;
· sino ad un ammontare massimo di reddito imponibile (al netto delle perdite di annualità precedenti) pari a 30 milioni di euro. La quota di reddito che supera tale importo resta, quindi, assoggettata all`aliquota d`imposta ordinaria (IRPEG al 34% per il 2003 e IRES al 33% dal 2004).
Queste, inoltre, le condizioni e le modalità applicative dell`agevolazione che sono state oggetto di precisazioni da parte dell`Amministrazione finanziaria:
· il beneficio riguarda solo le società i cui titoli partecipativi siano rappresentati da azioni (quindi, le società per azioni e in accomandita per azioni);
· le azioni della società non devono essere state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell`UE;
· al fine di ottenere l`ammissione alla quotazione, la società deve effettuare un`offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all`esercizio precedente a quello di inizio dell`offerta, al netto dell`utile di esercizio.
Tale condizione implica che l`agevolazione compete solo a quelle società che al momento della richiesta di ammissione non abbiano i requisiti richiesti dalla disciplina speciale in materia, per cui devono necessariamente procedere ad un`offerta di azioni proprie tale da comportare un incremento di patrimonio non inferiore al 15%.
Sono, quindi, escluse le società che hanno già i requisiti per essere ammesse alla quotazione;
· nel caso di esclusione delle azioni dalla quotazione per effetto di un provvedimento di revoca, il diritto all`aliquota dell`imposta sul reddito ridotta al 20% resta acquisito per i periodi d`imposta chiusi prima della data del provvedimento di revoca della quotazione;
· non pregiudica l`applicazione del beneficio l`eventuale esclusione dalle negoziazioni dei titoli a seguito della richiesta avanzata dalla stessa società che abbia ottenuto l`ammissione alla quotazione su altro mercato regolamentato italiano o dell`Unione Europea;
· per i periodi d`imposta in cui si applica la suddetta agevolazione, le società interessate possono optare alternativamente tra tale beneficio e la “Dual Income Tax“ (DIT, di cui all`art.1 e sgg. del D.Lgs. 466/1997).
Considerato che il decreto legislativo 344/2003 (istitutivo dell`IRES) ha previsto che le disposizioni relative alla DIT cessano di avere efficacia dal periodo d`imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, l`alternatività tra le due agevolazioni riguarda:
o solo il periodo d`imposta 2003, per i soggetti con esercizio coincidente con l`anno solare;
o sia il periodo 2002/2003 che termina dopo il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. 269/2003), sia il successivo periodo 2003/2004, per i soggetti con esercizio non coincidente con l`anno solare.
4019-Circolare n.28-E del 21 giugno 2004.pdfApri