L`Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.28/E del 21 giugno 2004, ha chiarito, tra le altre, le novità apportate dall`art.9 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 326/2003) riguardanti la limitazione a tre anni della durata massima delle garanzie (cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un`azienda o istituto di credito) che devono essere prestate per ottenere il rimborso dei crediti IVA (cfr. Manovra fiscale 2004 del 22 gennaio 2004).
Come è noto, i soggetti IVA che intendono ottenere il rimborso delle eccedenze di credito d`imposta, risultanti dalla dichiarazione annuale o relative a periodi inferiori all`anno (previsti dall`art.30 del D.P.R. 633/1972), sono tenuti a prestare garanzie nei modi e nei tempi stabiliti dall`articolo 38-bis del DPR 633/1972, fatti salvi i casi di esonero espressamente contemplati dalla norma.
Prima delle modifiche apportate dal citato art.9 del D.L. 269/2003 (convertito nella legge 326/2003) l`articolo 38-bis previgente prescriveva l`obbligo di prestare garanzia per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell`accertamento. La durata della garanzia, pertanto, risultava strettamente connessa al periodo intercorrente tra la sua presentazione ed il termine di decadenza dell`azione accertativa relativa all`annualità per la quale il rimborso era chiesto, coincidente con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art.57 del D.P.R. n. 633 del 1972).
Con l`intervento del D.L. 269/2003, invece, l`attuale art.38-bis del D.P.R. 633/1972 prevede che la garanzia deve avere durata pari a tre anni dalla data di esecuzione delrimborso, salvo che il periodo mancante al termine di decadenza dell`accertamento sia inferiore.
La riduzione dei termini di durata della garanzia, come precisato dell`Agenzia nella citata circolare 28/E/2004, ne diminuisce gli oneri finanziari e, quindi, incide sul credito stesso aumentandone l`effettiva consistenza.
Al riguardo, è stato inoltre chiarito che:
· nel caso in cui si voglia commisurare la durata della garanzia al minor termine di accertamento (quando quest`ultimo sia inferiore a tre anni) occorre comunque tener conto di tutte le disposizioni che possono averne comportato un differimento, quale ad esempio quella contenuta nell`art.10 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) che ha prorogato di due anni il termine di accertamento nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi del “concordato di massa”” o dell“`integrativa semplice”” o del “condono tombale”” (rispettivamente artt.7, 8 e 9 della medesima legge 289/2002);
· la nuova disposizione si applica alle garanzie prestate a decorrere dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003), indipendentemente dal periodo d`imposta al quale si riferisce il credito e, quindi, anche con riferimento ad eccedenze di credito IVA chieste a rimborso in data anteriore al 2 ottobre 2003;
· in assenza di un nuovo modello di garanzia, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA possono utilizzare quello allegato al Decreto dirigenziale 20 febbraio 1998, nelle forme specificate con gli allegati alle circolari 10 giugno 1998, n. 146 e 22 giugno 1998, n. 164, opportunamente adeguate.
Al riguardo si evidenzia che con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 (G.U. n.138 del 15 giugno 2004) è stato approvato il nuovo schema di fideiussione o di polizza fideiussoria per il rimborso dell`eccedenza IVA;
· le nuove disposizioni non si applicano alle garanzie che (ai sensi del comma 6 dell`art.38-bis del D.P.R. 633/1972) il contribuente, nel caso di emissione di avviso di accertamento o di rettifica a rimborso già avvenuto, può prestare in alternativa alla restituzione della somma indebitamente riscossa, per impedire il recupero delle somme rimborsate mediante esecuzione forzata.
L`Agenzia ha tenuto, inoltre, a precisare che restano fermi, anche dopo le modifiche intervenute, sia l`oggetto della garanzia che gli importi che possono essere rimborsati, o compensati, senza l`obbligo di prestare alcuna cauzione.
In sostanza, con le novità apportate dall`art.9 del citato D.L. 269/2003, i contribuenti che intendano ottenere i rimborsi dei crediti IVA (nelle ipotesi previste dall`art.30 del D.P.R.633/1972) devono:
· richiederli secondo le modalità stabilite dall`art.38-bis del D.P.R. 633/1972 (in sede di dichiarazione annuale IVA, ovvero utilizzando un`apposita dichiarazione redatta sul modello approvato con decreto dirigenziale o anche mediante specifica istanza ai competenti concessionari della riscossione);
· prestare, contestualmente all`erogazione del rimborso, apposita cauzione:
o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un`azienda o istituto di credito ovvero da istituto o impresa di assicurazione (per le piccole e medie imprese tali garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi);
o di un importo pari all`ammontare dell`imposta chiesto a rimborso (annuale o infrannuale), aumentato degli interessi eventualmente dovuti dall`Amministrazione per il ritardo nell`esecuzione dei rimborsi. A ciò si devono aggiungere gli interessi che i contribuenti sono tenuti a corrispondere qualora il rimborso effettuato risultasse non spettante;
o per una durata pari a tre anni dall`esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell`accertamento.
Resta fermo, che non deve essere prestata alcuna garanzia per gli importi chiesti a rimborso che:
· non superino i 5.164,57 euro;
· risultino non superiori al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data di richiesta del rimborso e registrati nel conto fiscale (ciò significa, in sostanza, che la garanzia deve essere prestata sulle somme chieste a rimborso che superano tale ammontare).
4025-Circolare n.28-E del 21 giugno 2004.pdfApri