La riformulazione della norma (nota II-bis, quarto comma, dell`art.1 della Tariffa, Parte I, Allegata al DPR 131/1986) che disciplina le sanzioni applicabili nel caso di indebita fruizione dei benefici «prima casa» (imposta di registro al 3% o IVA al 4% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), effettuata dall`art.41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 326/2003), non ha carattere innovativo ma rappresenta solo una specificazione a livello normativo della corretta interpretazione della disposizione precedente.
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.28/E del 21 giugno 2004.
Come noto, l`art. 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 326/2003), eliminando i dubbi interpretativi in materia, ha sostanzialmente riscritto la nota II-bis dell`art.1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, nella parte in cui prevede le sanzioni applicabili, per le cessioni soggette ad IVA, nel caso di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza dei requisiti «prima casa» (residenza nel comune; non possidenza nello stesso comune di altra abitazione; non possidenza su tutto il territorio nazionale anche di porzione di unità immobiliare residenziale acquistata con le medesime agevolazioni) o nell`ipotesi di trasferimento prima del decorso di cinque anni dell`abitazione acquistata con l`IVA agevolata al 4% (cfr. Manovra fiscale 2004 del 22 gennaio 2004).
In tali casi, la nuova formulazione normativa prevede che l`ufficio dell`Agenzia delle Entrate, presso il quale sono stati registrati gli atti relativi al trasferimento dell`immobile, deve recuperare, nei confronti degli acquirenti, la differenza fra l`imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall`applicazione dell`aliquota agevolata, più la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima.
In sostanza, la specificazione normativa riguarda l`importo della sanzione che, nella formulazione attuale, è chiaramente pari al solo 30% della differenza dell`IVA dovuta.
Prima dell`intervento del D.L. 269/2003 (convertito nella legge 326/2003), invece, l`art.1 della citata nota II-bis, prevedeva, nei casi di indebita fruizione dei benefici prima casa, il recupero nei confronti degli acquirenti di una penalità pari alla differenza fra l`imposta calcolata in base all`aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall`applicazione dell`aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Il dubbio interpretativo riguardava, quindi, la misura della sanzione che sembrava essere complessivamente pari alla differenza dell`IVA più la maggiorazione del 30% della stessa.
La specificazione normativa ha implicazioni soprattutto nel caso in cui il contribuente intenda regolare la propria posizione, definendo in via agevolata l`eventuale controversia sorta con gli uffici verificatori. In tal caso, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 26 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente entro il termine per effettuare ricorso (60 giorni dalla notifica), può definire la controversia pagando solo un quarto della penalità.
Prima dell`intervento del D.L. 269/2003:
· la penalità poteva ritenersi pari a:
o IVA dovuta (pari alla differenza tra IVA 10% e IVA 4%) + 30% IVA dovuta
· ladefinizione agevolata sembrava, quindi, possibile con il versamento del seguente importo:
o ¼ [IVA dovuta (pari alla differenza tra l`IVA al 10% e quella al 4%) + 30% IVA dovuta]
Attualmente, tenuto conto della nuova formulazione normativa:
· la penalità è chiaramente pari al solo:
o 30% IVA dovuta (differenza tra IVA 10% e IVA 4%)
· la definizione agevolata può pertanto avvenire versando comunque per intero l`IVA dovuta e applicando la riduzione ad un quarto solo alla maggiorazione del 30%, ossia pagando complessivamente il seguente importo:
o IVA dovuta (differenza tra IVA 10% e IVA 4%) + ¼ [30% IVA dovuta]
In ogni caso, a parere dell`Agenzia, la modifica normativa non riveste carattere innovativo, poichè, nonostante la diversa terminologia usata dal Legislatore, una corretta interpretazione della precedente formulazione della disposizione portava alle medesime conclusioni.
4031-Circolare n.28-E del 21 giugno 2004.pdfApri