è legittima la demolizione-ricostruzione anche se l`immobile non è integro al momento della domanda di ristrutturazione
Con la sentenza 7 settembre 2004, n. 5791 il Consiglio di Stato ha stabilito che rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui all`art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) anche l`intervento eseguito su un manufatto originario parzialmente demolito.
Tuttavia, precisa la sentenza, la legittimità del titolo abilitativo edilizio per tale tipo di intervento è subordinata alla possibilità di verificare in modo attendibile, mediante le planimetrie esistenti, i dati essenziali relativi a sagoma, volume e superficie dell`intero edificio. Solo così sarà possibile eseguire la demolizione e la successiva fedele ricostruzione in quanto fondate su parametri oggettivi verificabili.
Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che il principio della necessaria contestualità tra demolizione e ricostruzione è valevole solo laddove esiste l`integrità dell`edificio originario (di fatto e di diritto) per il quale si richiede un intervento unico di ristrutturazione. Se l`edificio è stato invece già sottoposto a parziali interventi demolitori deve ritenersi inapplicabile il principio della consequenzialità.
Allegato sentenza
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