Il Governo, con l`art. 5 del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”” (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004 – Supplemento ordinario n. 122), varato nell`ambito della manovra di bilancio, ha adeguato le norme in materia di sanatoria degli illeciti edilizi alle indicazioni della sentenza n. 196/04 della Corte Costituzionale.
Il provvedimento modifica ed integra i contenuti dell`art. 32 del decreto legge 269/03 convertito nella legge 326/03 ed in particolare:
– Le Regioni potranno individuare, con apposita legge regionale, le tipologie di illecito sanabili nonchè i relativi limiti volumetrici. La legge regionale dovrà essere emanata entro l’11 novembre 2004 (e cioè nei successivi 4 mesi dall`entrata in vigore del decreto legge).
– Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di sanatoria sarà il 10 dicembre 2004 (anzichè 31 luglio) ed i versamenti della seconda e terza rata dell`oblazione dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 20 dicembre 2004 ed il 30 dicembre 2004.
– La domanda dovrà essere integrata (accatastamento, denuncia ICI e TARSU) entro il 30 giugno 2005.
– Per le opere eseguite su aree di proprietà dello Stato o del demanio statale le domande di sanatoria dovranno essere presentate entro il 10 dicembre 2004, mentre entro il 30 aprile 2005 andrà presentata la denuncia di accatastamento e l`Agenzia del Demanio dovrà esprimersi sulla richiesta di acquisizione dell`area o di mantenimento dell`opera entro il 31 maggio 2005.
Allegato