L’ 1/8/04 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute 6 Aprile 2004, n. 174 (GU n. 166 del 17-7-2004) che definisce le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano[1].
Il campo di applicazione riguarda non solo i materiali e gli oggetti costitutivi degli impianti ma anche i relativi sistemi di assemblaggio (flange, guarnizioni, ecc.).
Le disposizioni di tale decreto si applicano, a partire dal 18-7-2005, sia ai materiali degli impianti nuovi che a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni,.
La platea dei soggetti coinvolti è piuttosto ampia; si va dai fabbricanti di materiali e dispositivi, ai costruttori di impianti di trattamento e distribuzione, ai gestori delle reti idriche, sino agli organi centrali e periferici interessati al controllo ed alla sorveglianza.
Le industrie che producono tali materiali, sono quindi tenute ad immettere sul mercato prodotti conformi al Decreto ed a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari.
Le forniture dei prodotti che rispettano il regolamento dovranno essere corredate da opportuna etichettatura , marcatura o stampigliatura, e laddove non possibile, da idonea dichiarazione, per attestarne la conformità (comma 3, art. 2).
Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti devono impiegare materiali ed oggetti che non modifichino, nel tempo, le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto (comma 1, art. 3).
Devono inoltre essere adottate, nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti, misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualità dell`acqua posta successivamente in contatto con essi (comma 1, art. 4).
Relativamente ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano (art. 5, capo 2), possono essere utilizzati esclusivamente:
a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell`allegato I del regolamento;
b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, elencati nell`allegato II;
c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche elencati nell`allegato III.
I materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del sopraccitato regolamento possono essere impiegati, qualora vi sia l`autorizzazione di uno Stato membro dell`Unione europea o facente parte dell`accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria[2] da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro.
[1] In attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
[2] La valutazione è effettuata considerando:
a) la potenziale funzione tecnologica dei costituenti nei prodotti finiti;
b) la composizione del prodotto finito e le caratteristiche tossicologiche dei costituenti utilizzati per
la sua fabbricazione, nonché le sostanze suscettibili di migrare;
c) gli eventuali effetti del prodotto finito sulle caratteristiche organolettiche fisiche, chimiche e microbiologiche
dell'acqua posta al suo contatto.
2101-Decreto n.174 del 06.04.2004.docApri