L`attività di spurgo dei pozzi neri, con trasporto dei relativi liquami in un sito esterno di trattamento e smaltimento (e non quindi con scarico sul suolo, sottosuolo e in rete fognaria), costituisce attività di gestione di rifiuti assoggettabile all`aliquota IVA ridotta del 10%.
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.130/E del 20 ottobre 2004.
Il n.127-sexiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, prevede l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata del 10% all`attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e di quelli speciali, così come definiti dal D.Lgs. 22/1997 (cosiddetto “decreto Ronchi””), nonchè alle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
In particolare, tale decreto contempla tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti dalla depurazione delle acque reflue (art.7, comma 3, lett.g) e nel concetto di “gestione”” dei rifiuti (art.6, comma 1) l`attività di raccolta e trasporto degli stessi.
Al riguardo, l`Agenzia delle Entrate, richiamando anche l`orientamento espresso in passato dalla Cassazione penale (Sentenza n.8758 del 17 dicembre 2002), ha precisato che i liquami provenienti dall`attività di spurgo dei pozzi neri possono essere considerati come rifiuti liquidi quando non vengano scaricati direttamente nel suolo, sottosuolo e in rete fognaria, ma siano trasportati verso un sito esterno di trattamento e smaltimento.
In sostanza, la mancanza di un collegamento diretto, tra la fonte di produzione dei liquami ed il corpo idrico ricettore, trasforma automaticamente le acque reflue in rifiuti liquidi, cui si applicano le disposizioni del citato “decreto Ronchi””.
Conseguentemente, la gestione di tali rifiuti, dal trasporto allo smaltimento, è assoggettabile all`aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi del n.127-sexiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
4048-Risoluzione n.130-E del 20 ottobre 2004.pdfApri