La Cassazione, confermando la sentenza del 2003, pone a carico dell`esecutore dei lavori l`obbligo del corretto smaltimento dei rifiuti
Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in tema di responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti: con la sentenza della III sezione penale 19 ottobre 2004, n. 40618 la Suprema Corte ha confermato l`orientamento già espresso in precedenza (sez. III, 21 aprile 2003, n. 15165), in base al quale il committente dei lavori edili è estraneo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, con la conseguenza che egli non potrà essere chiamato a rispondere penalmente per l`attività dell`appaltatore.
In altre parole, in controtendenza rispetto alla sentenza, sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957, si afferma che il “produttore”” dei rifiuti, ossia il soggetto su cui grava l`obbligo della corretta gestione dei rifiuti in base al D.Lgs. 22/1997, è l`esecutore dei lavori e non il committente.
Per argomentare questa soluzione, la Cassazione ha sostenuto che non è ravvisabile nell`ordinamento giuridico alcuna norma che ponga a carico del committente ovvero del direttore dei lavori da questo delegato alla supervisione dell`opera, un obbligo di garanzia o di controllo al fine di impedire l`illecito smaltimento dei rifiuti prodotti. Tali soggetti, pertanto, non possono essere considerati corresponsabili nel reato di gestione abusiva dei rifiuti.
Dal contratto d`appalto deriva, quindi, per l`impresa una attività ulteriore rispetto a quella principale di esecuzione dell`opera.
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