è disponibile in allegato la Relazione della prima udienza tenutasi il 16 novembre u.s. presso la Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi (causa C-475/03) sulla compatibilità dell`IRAP con la VI Direttiva IVA (art. 33 direttiva n. 77/388 Cee), che vieta agli Stati membri la possibilità di introdurre “qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d`affari”” al pari dell`IVA (cfr. Circolare Confindustria n.18187 del 16 novembre 2004).
Nell`ambito di questa prima udienza, sono state sentite le parti interessate alla questione sollevata davanti alla Corte UE dalla Commissione Tributaria di Cremona, chiamata a pronunciarsi su una causa tra la Banca Popolare di Cremona ed il locale ufficio dell` Agenzia delle Entrate.
In particolare, dalla Relazione emerge come la Commissione Tributaria di Cremona abbia rilevato che l`IRAP, sia pure con procedimento diverso da quello dell`IVA, colpisce il valore netto derivante dall`attività produttiva, ossia il valore netto “aggiunto”” al prodotto dal produttore e può essere, quindi, sostanzialmente considerata come un`imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la stessa Commissione Tributaria ha sottoposto alla Corte UE la questione circa la compatibilità dell`IRAP con la VI Direttiva IVA che, come detto, vieta agli Stati membri di istituire qualsiasi tributo che abbia il carattere di imposta sulla cifra d`affari.
Tra le soluzioni proposte emerge, inoltre, come la Commissione Europea abbia risposto alla questione affermando che «L`articolo 33 della [sesta direttiva] osta all`introduzione e al mantenimento di un`imposta avente le caratteristiche dell`imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) italiana……».
Di contro, il Governo italiano suggerisce alla Corte di rispondere alla questione dichiarando, in sostanza, la compatibilità dell`IRAP con la normativa comunitaria.
A breve, l`Avvocato generale, sulla base di quanto esposto dalle parti nel corso dell`udienza, elaborerà le proprie conclusioni che, comunque, non sono vincolanti ai fini delle sentenza definitiva.
Qualora la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l`incompatibilità dell`IRAP con la normativa comunitaria, il versamento del tributo non sarebbe più obbligatorio per l`avvenire.
Per quanto riguarda i versamenti effettuati negli anni precedenti, la Corte potrebbe stabilire che il diritto al rimborso:
1. sia riconosciuto in relazione a tutti i versamenti già effettuati, previa istanza di rimborso entro il termine previsto dalla normativa italiana (48 mesi dal versamento);
2. non venga riconosciuto, valendo l`incompatibilità solo per i versamenti successivi alla pronuncia;
3. sia limitato ai soli contribuenti che ne abbiano già fatto richiesta al momento del deposito della sentenza.
Nell`ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere il diritto al rimborso ai soli contribuenti che abbiano inoltrato le istanze di rimborso (ai sensi dell`art. 38 del D.P.R. 602/1973), tali istanze per essere valide dovranno:
· essere inoltrate entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento del tributo;
· contenere, tra le motivazioni, quella della incompatibilità con la VI Direttiva IVA;
· essere inoltrate entro la data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia.
L`istanza di rimborso, che anche per motivi precauzionali si suggerisce di inoltrare in ogni caso, deve essere presentata all`ufficio locale competente dell`Agenzia delle Entrate, ovvero alla Regione, se quest`ultima con legge regionale ha assunto la competenza diretta di gestione del tributo.
Si richiama, pertanto, l`attenzione sulla necessità da parte delle Associazioni Territoriali aderenti al sistema ANCE di verificare, caso per caso, l`esistenza di una legge regionale che abbia demandato alle Regioni l`attività di accertamento, liquidazione, riscossione e di contenzioso, nonchè l`esistenza di una eventuale convenzione con l`Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, si allegano i due modelli di istanza di rimborso IRAP, da indirizzare all`Agenzia delle Entrate ovvero alla Regione integrati con l`indicazione dei dati della denominazione, ragione sociale e del codice fiscale dell`impresa richiedente.
La decisione della Corte potrebbe pervenire già entro la fine dell`anno.
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