Eliminata, come auspicato dall`Ance, l`indicizzazione annuale degli Studi di Settore, nuove regole per i controlli per i soggetti in contabilità ordinaria e adeguamento con una sovrattassa del 3% agli Studi di Settore in sede di dichiarazione. Questi i contenuti dell`emendamento presentato ieri dal Governo in Commissione Bilancio dove è in corso di esame il disegno di legge finanziaria 2005 (atto Senato 3223).
Queste nel dettaglio le novità introdotte con un emendamento all`art. 40 del disegno di legge finanziaria:
Revisione Degli Studi
è prevista, di norma, la revisione degli Studi di Settore ogni 4 anni dall`entrata in vigore dello studio, ovvero dall`ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima dei 4 anni tenuto conto di dati e informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della Commissione di esperti costituita con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, tra le quali l`Ance. Tenuto conto che l`ultima revisione dello Studio di Settore per l`edilizia ha avuto effetto dal periodo di imposta 2002, l`ulteriore revisione dovrebbe essere effettuata con decorrenza 2006. In ogni caso, è previsto che la revisione degli Studi sia programmata con uno specifico provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Risulta, invece, soppressa la disposizione dell`originario disegno di legge che prevedeva l`aggiornamento annuale, unilaterale da parte dell`amministrazione finanziaria, sulla base di elaborazioni ISTAT e rispetto al quale l`Ance ha manifestato forti perplessità.
Verifiche Fiscali
In conseguenza della revisione e del potenziamento degli Studi di Settore è previsto l`impegno di maggiore capacità operativa per l`attività di contrasto all`evasione nei confronti dei contribuenti per i quali non si applicano gli Studi di Settore (ricavi superiori a Euro 5.164.569).
A partire dai controlli da effettuarsi per il periodo di imposta 2004, l`accertamento sulla base degli Studi di Settore opera sia per i soggetti in contabilità ordinaria (la maggior parte delle imprese associate), che per quelli in contabilità ordinaria per effetto di opzione, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l`ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all`ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. Tuttavia, l`accertamento sulla base degli Studi di Settore trova applicazione, in ogni caso, nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti. Prima della notifica dell`avviso di accertamento il contribuente dovrà comunque ricevere un invito al contraddittorio per giustificare lo scostamento dagli Studi di Settore.
Adeguamento Oneroso Agli Studi
Fermo restando l`adeguamento gratuito (senza sanzioni), in sede di dichiarazione, per i periodi di imposta in cui trova applicazione per la prima volta lo Studio di Settore o la sua revisione, è previsto che l`adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi alle risultanze degli Studi di Settore comporti l`applicazione di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza fra i ricavi presunti dallo Studio e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non risulta dovuta se la differenza (tra ricavi stimati e ricavi delle scritture contabili) non è superiore al 10%.
L`emendamento deve ora essere approvato dalla Commissione Bilancio per poi passare, già alla fine di questa settimana, all`esame dell`assemblea del Senato.