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Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sui benefici fiscali per l'autotrasporto, alla luce dell'ultima proroga stabilita dalla finanziaria 2005 (L 311/04)

Archivio, Fiscalità e incentivi

Autotrasporto – Proroga delle agevolazioni fiscali – Chiarimenti ministeriali

18 Febbraio 2005
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Con Nota prot. 142/V/AGT del 14 gennaio 2005, l`Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla proroga delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t, prevista dalla Finanziaria 2005 (art.1, commi 515-517, legge 311/2003; cfr. Legge Finanziaria 2005 – Disposizioni d`interesse per il settore del 10 gennaio 2005).
Allo stesso modo, la Nota riepiloga anche le modalità applicative delle agevolazioni fiscali previste per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t (cosiddetta “Carbon tax“, di cui all`art.8, comma 10, lett.e, legge 448/1998), nonchè la misura spettante in caso di fruizione congiunta di entrambi i benefici.
Questi, in sintesi, i principali chiarimenti:
1. Autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t
Anche per i consumi di carburante effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, gli autotrasportatori, sia in conto proprio che in conto terzi, che utilizzano veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t, possono fruire del credito di imposta o del rimborso di quanto spettante in relazione alla riduzione dell`aliquota di accisa sul gasolio da autotrazione.
In particolare, il beneficio spetta in misura pari a 33,21391 euro per mille litri di carburante utilizzato nell`intero 2004, a condizione che, entro il 30 giugno 2005, sia presentata agli uffici dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competenti un`apposita dichiarazione dei consumi effettuati nel citato periodo agevolato.
Al riguardo, l`Agenzia delle Dogane ha precisato ulteriormente che:
o gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l`importo del credito spettante in compensazione, tramite Modello F24, possono usufruirne entro l`anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
o le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione possono essere richieste a rimborso, presentando apposita domanda agli uffici dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2006;
o ai fini dell`ammissione al beneficio in argomento, i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
o per la fruizione dell`agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Periodo
agevolato
Misura del credito
di imposta
Termine per la domanda
Organo
competente
1° gennaio – 31 dicembre 2004
Euro 33,21391 per mille litri
30 giugno 2005
Agenzia delle Dogane (UTF o ufficio locale delle Dogane, se istituito, competente per territorio)
2. Autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t
Come detto, con la citata Nota l`Agenzia delle Dogane ha riepilogato anche le modalità applicative e gli adempimenti necessari per poter fruire del credito d`imposta o del rimborso spettante agli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11, 5 t (“Carbon tax“), in relazione ai consumi di gasolio effettuati nel 2004.
In tal caso, la misura del beneficio è sempre pari a quella originariamente prevista, ossia a 33,26 lire per litro di carburante utilizzato e la dichiarazione dei consumi deve essere presentata entro il 30 giugno 2005.
Inoltre è stato ricordato che:
o l`entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l`importo originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato ottenuto in euro;
o le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, tramite l`F24, l`importo del credito spettante possono usufruirne entro l`anno solare in cui il medesimo è sorto;
o le eventuali eccedenze di credito d`imposta non utilizzate in compensazione possono essere richieste a rimborso tramite la presentazione, entro il 30 giugno 2006, di apposita domanda agli uffici dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competenti;
o i consumi dichiarati possono essere comprovati unicamente dalle relative fatture d`acquisto;
o per la fruizione dell`agevolazione con il Mod. F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6730.
Da segnalare che nel caso in cui gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t vogliano fruire, oltre alla “Carbon tax“, anche dell`ulteriore beneficio di cui al precedente paragrafo, quest`ultimo spetterà nella misura ridotta pari a 16,03656 euro per mille litri di gasolio consumato nel 2004 (art.1, comma 515, ultimo periodo, legge 311/2004).
Periodo
agevolato
Misura del credito
di imposta
Termine per la domanda
Organo
competente
1° gennaio – 31 dicembre 2004
o Carbon tax:
Lire 33,26 a litro
o Credito di cui al paragrafo 1:
Euro 16,03656 per mille litri
30 giugno 2005
Agenzia delle Dogane (UTF o ufficio locale delle Dogane, se istituito, competente per territorio)
Al fine di agevolare gli adempimenti previsti, l`Agenzia delle Dogane provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet (www.agenziadogane.it), il software, opportunamente aggiornato, per la compilazione e la stampa della dichiarazione dei consumi.

4084-Nota prot. 142-V-AGT del 14 gennaio 2005.pdfApri
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