Si è svolta il 22 febbraio scorso presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati la prevista audizione dell`ANCE nell`ambito dell`indagine sulla programmazione delle opere idrauliche relative ai corsi d`acqua, volta ad approfondire il sistema di competenze nella gestione delle opere che rappresentano lo strumento primario di prevenzione degli eventi calamitosi e del conseguente dissesto idrogeologico.
Nel corso dell`audizione i rappresentanti dell`ANCE hanno richiamato l`attenzione sul tema della manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d`acqua (ambito che ricomprende “tutte le operazioni che hanno lo specifico compito di mantenere o ripristinare l`originaria funzionalità di un corso d`acqua””) con riferimento sia all`alveo del fiume, sia alle aree immediatamente adiacenti ad esso e comunque di stretta pertinenza, ricordando, come normativa fondamentale di riferimento, la legge 18 maggio 1989 n.183 sulla difesa del suolo, che riconosce un ruolo centrale all`attività di manutenzione sui corsi d`acqua naturali ed artificiali quale misura strategica di tutela del territorio e di salvaguardia delle pubblica incolumità e il DPR 14 aprile 1993, indirizzato alle Regioni e contenente criteri e modalità di redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale.
Sono stati, altresì, sottolineati quali elementi di criticità per lo svolgimento di un`efficace e costante azione di manutenzione la carenza “fisiologica”” di finanziamenti, la tipologia degli interventi che richiedono microcantieri lungo i corsi d`acqua ed il disinteresse delle pubbliche amministrazioni e dei privati se non a seguito di situazioni di crisi.
L`ANCE si è poi soffermata, in via prevalente, sulla problematica connessa al riutilizzo dei materiali litoidi (sabbia e ghiaia) derivanti dai lavori di pulitura degli alvei.
Tali materiali possono infatti essere utilmente reimpiegati non solo per la sistemazione spondale, ma anche in altre tipologie di opere edili e di processi produttivi (ad es. produzione di calcestruzzo) e avendo caratteristiche fisiche del tutto simili a quelli che si possono ricavare dall`attività estrattiva (spesso praticata negli stessi corsi d`acqua), attraverso il loro riutilizzo si avrebbe un ulteriore risultato positivo rappresentato dalla riduzione dell`azione estrattiva che ha un elevato impatto sul territorio.
Inoltre, l`utilizzo dei materiali litoidi non comporterebbe un aggravio di costi ed i lavori di manutenzione idraulica potrebbero in vari casi autofinanziarsi ed essere anche fonte di introiti.
Per fare ciò sarebbe però necessario addivenire ad un chiarimento della legislazione in materia di rifiuti di cui al Decreto Legislativo 22/97.
Infatti, mentre vi è l`esenzione dal campo di applicazione del DLgs 22/97 per le attività estrattive, altrettanto non avviene per il settore delle costruzioni dove il trattamento dei materiali di risulta, spesso del tutto simili al materiale proveniente dalle cave, viene assoggettato ad un regime di controlli che ne rende antieconomico il reimpiego.
A tale proposito, l`ANCE ha ricordato l`orientamento legislativo in materia seguito dalla regione Piemonte, che opportunamente utilizzando la previsione di cui all`art.4, comma 10 bis del decreto-legge 576/96 (che prevede la possibilità di realizzare, senza oneri per la collettività, opere di manutenzione e prevenzione attraverso la cessione all`impresa dei materiali rimossi), ha potuto, d`intesa con l`Agenzia Interregionale del Po, avviare un piano di bonifica degli alvei, in pratica autofinanziato, con un`estrazione di sabbia e ghiaia in parte da destinare anche ad opere di difesa idraulica.
Questo, contrariamente a quanto sta emergendo nella Regione Veneto dove l`ARPA ha, invece, emanato il 21 gennaio scorso, una direttiva sui materiali derivanti da bonifiche idrauliche con la quale si ritiene applicabile la normativa sui rifiuti, salvo diverse indicazioni.
Da questi due esempi si rileva, oltre all`incertezza normativa in cui si muove il settore, che l` esenzione dei materiali litoidi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti ne consente un reimpiego economicamente vantaggioso sia per gli enti locali che per gli operatori.
Mentre la scelta di assoggettarli alla disciplina generale dei rifiuti prevista dal D.Lgs 22/97 comporta un aggravio dei costi ed una serie di adempimenti amministrativi eccessivamente onerosi condizionando pesantemente il possibile loro riutilizzo per le opere di manutenzione idraulica.
Conseguentemente a quanto esposto, i rappresentanti dell`ANCE hanno concluso sottolineando l`importanza che ogni intervento normativo nel settore possa prevedere “l`assimilazione di questo materiale litoide all`attività estrattiva, individuando meccanismi che impongano alle Regioni di prevedere, nell`ambito dei piani regionali per le attività estrattive, anche l`escavazione fluviale nei limiti delle direttive delle Autorità competenti””.
Si allega il testo del documento consegnato in Commissione.