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Il Dipartimento per le Politiche Fiscali precisa quali sono i Comuni che, per il 2005, possono deliberare incrementi dell'addizionale all'IRPEF, tenuto conto delle limitazioni introdotte dalla finanziaria di quest'anno

Archivio, Fiscalità e incentivi

Blocco degli aumenti delle addizionali comunali all`IRPEF – Chiarimenti ministeriali

22 Marzo 2005
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Con la Circolare n.1/DPF del 18 marzo 2005, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell`Economia e delle Finanze ha fornito precisazioni sulla norma della finanziaria 2005 (art.1, comma 51, della legge 311/2004) che ha previsto una limitazione della facoltà per i Comuni di incrementare l`addizionale comunale all`IRPEF.
Come noto, l`art.1, comma 51, della legge 311/2004 ha stabilito che, per gli anni 2005-2007, è consentita la variazione in aumento dell`addizionale IRPEF, entro la misura complessiva dello 0,1%, ai soli Comuni che, al 1° gennaio 2005, non si siano mai avvalsi della facoltà di incrementare la medesima addizionale (cfr. Legge Finanziaria 2005 – Disposizioni d`interesse per il settore del 10 gennaio 2005).
Inoltre, la stessa disposizione della finanziaria ha ulteriormente previsto che, sino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli aumenti delle addizionali eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002 (di cui all`art.3, comma 1, lett.a, legge 289/2002).
La norma così formulata ha suscitato dubbi interpretativi sull`individuazione dei Comuni che, per il 2005, hanno la possibilità di deliberare incrementi dell`addizionale all`IRPEF.
Al riguardo, il Dipartimento ha precisato che possono avvalersi di tale facoltà, sia pure entro la misura complessiva dello 0,1% nel triennio 2005-2007, i soli Enti che, al 1° gennaio 2005, non hanno mai deliberato variazioni dell`aliquota, ai sensi dell`art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 che consente ai Comuni di stabilire incrementi dell`addizionale nella misura massima dello 0,5%, con un aumento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
Contrariamente non possono esercitare la suddetta facoltà gli Enti che prima del 2005 hanno già stabilito aumenti dell`addizionale, seppure gli effetti delle relative deliberazioni siano state oggetto di sospensione ai sensi dell`art.3, comma 1, lett.a, della legge 289/2002 (che ha previsto il blocco degli incrementi deliberati dopo il 29 settembre 2002).
Il Dipartimento ha, infine, precisato che (stante quanto disposto dall`ultimo periodo del comma 51 della finanziaria 2005) gli eventuali incrementi deliberati dopo il 29 settembre 2002 rimangono sospesi sino al 31 dicembre 2006, potendo riprendere piena validità solo a partire dal 2007.
In sostanza:
o i Comuni che, sino al 1° gennaio 2005, non hanno mai deliberato aumenti dell`addizionale all`IRPEF possono stabilire incrementi della stessa entro la misura complessiva dello 0,1% nel triennio 2005-2007;
o gli Enti che già hanno deliberato aumenti non possono esercitare nuovamente tale facoltà. Le eventuali deliberazioni di incremento emanate dopo il 29 settembre 2002 (di cui all`art.3, comma 1, letta, legge 289/2002) sono sospese sino al 2006 e riprenderanno piena validità dal 2007.

4120-Circolare n.1-DPF del 18 marzo 2005.pdfApri
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