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L'Agenzia indica limiti e modalità di fruizione delle deduzioni IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2005. Queste le novità contenute nella Circolare n. 13/E del 05-04-2005

Archivio, Fiscalità e incentivi

Finanziaria 2005-Deduzioni IRAP- Chiarimenti ministeriali

6 Aprile 2005
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La deduzione IRAP relativa all`assunzione di nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che non può in ogni caso eccedere annualmente i 20.000 euro per dipendente, spetta nel limite del minore tra i due seguenti importi:
Ü il costo del lavoro effettivamente sostenuto per il nuovo dipendente;
Ü l`incremento complessivo del costo del personale.
L`Agenzia delle Entrate, con Circolare n.13/E del 5 aprile 2005, ha fornito così i primi chiarimenti sul sistema delle deduzioni IRAP legate alle neo-assunzioni, introdotte dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 347-348, legge 30 dicembre 2004, n.311) ed attualmente disciplinate dall`art.11, commi 4-quater e 4-quinquies, del D.Lgs. 446/1997.
Come noto, il citato comma 4-quater dell`art.11 prevede la deducibilità, dalla base imponibile IRAP, di un importo massimo pari a 20.000 euro per ciascun neo-assunto con contratto a tempo indeterminato, che comporti un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori presenti, con medesimo contratto, nel periodo in corso al 31 dicembre 2004,e nel limite dell`incremento complessivo del costo del personale classificabile nell`articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),del codice civile.
A tal proposito, l`Agenzia rileva che l`importo effettivo della deduzione spettante al contribuente non deve superare il minor importo tra l` incremento complessivo del costo del personale, come determinato ai fini civilistici, e il costo del lavoro effettivamente sostenuto per il nuovo dipendente per il quale compete il beneficio.
L`Amministrazione precisa anche che l`agevolazione spetta, nelle modalità sopra descritte, a partire dal periodo d`imposta 2005 e per i due periodi d`imposta successivi (quindi, per i contribuenti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare, fino al 31 dicembre 2007).
Le assunzioni di nuovi dipendenti con medesimo contratto di lavoro, effettuate a partire dall`inizio del quarto periodo d`imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2004 (pertanto a partire dal periodo d`imposta 2008), potranno anch`esse fruire della deduzione nel limite della media dell`incremento occupazionale raggiunto nei tre periodi d`imposta precedenti.
Si ricorda che il successivo comma 4-quinquies della medesima disposizione normativa stabilisce che per le aree depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, la deducibilità del costo del personale neo-assunto spetta per un importo non superiore a 40.000 euro per ogni nuovo dipendente.
In ogni caso, l`Agenzia delle Entrate conferma che la piena applicabilità dell`agevolazione è subordinata all`approvazione della stessa da parte della Commissione Europea (cfr. Legge Finanziaria 2005 – Disposizioni d`interesse per il settore del 10 gennaio 2005).
Si evidenzia, comunque, che nell`ambito dei provvedimenti per il rilancio della competitività, il Disegno di legge (A.C. 5736) contiene modifiche all`attuale disciplina agevolativa.
In particolare, il provvedimento prevede, tra l`altro, la possibilità di beneficiare delle deduzioni solo sino al 2008 (contrariamente alla disciplina attuale che non stabilisce limiti temporali di applicazione del beneficio) ed un incremento della misura massima della deduzione spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate del nostro Paese, che passerebbero dagli attuali 40.000 euro per ciascun neo-assunto, a 100.000 per il Mezzogiorno e a 60.000 per il Centro Nord, sempre per ogni nuovo dipendente (cfr. Misure fiscali per il rilancio della competitività del 17 marzo 2005).
Per completezza, si segnala che l`art.1 della finanziaria 2005 ha previsto, tra l`altro:
· l`aumento degli importi deducibili dalla base imponibile IRAP, stabiliti dall`art.11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446/1997 (comma 347, lett.c).
In particolare sono ammessi in deduzione i seguenti importi:
Ü 8.000 euro (anzichè 7.500), se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
Ü 6.000 euro (anzichè 5.625), se la base imponibile è compresa tra 180.759,91 e 180.839,91 euro;
Ü 4.000 euro (anzichè 3.750), se la base imponibile è compresa tra 180.839,91 e 180.919,91 euro;
Ü 2.000 euro (anzichè 1.875), se la base imponibile è compresa tra 180.919,91 e 180.999,91 euro.
· la deducibilità dalla base imponibile IRAP (valore della produzione) del costo del lavoro inerente il personale addetto alla ricerca e sviluppo (comma 347, lett.a);
Con la stessa Circolare n.13/E/2005, l`Agenzia ha fornito chiarimenti anche sulla deducibilità integrale delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, prevista dall`art. 5, comma 2, lett. a), numero 1, della finanziaria 2003 (legge 289/2002).
Al riguardo, l`Amministrazione ritiene, che a seguito dell`approvazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, (c.d. “legge Biagi””), il riferimento a contratti di formazione lavoro, contemplato dal D. Lgs. 446/1997, debba intendersi esteso ai nuovi contratti d`inserimento, destinati ad assolvere a finalità analoghe. Ad analoga conclusione si giunge relativamente ai costi per il personale assunto con i nuovi contratti di apprendistato.
Si ritiene opportuno ricordare, infine, che l`Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia UE in merito alla legittimità della stessa ai sensi della normativa comunitaria.
L`Avvocato generale presso la Corte, esponendo recentemente le proprie conclusioni in relazione alla causa intentata dalla Banca Popolare di Cremona contro la locale Agenzia delle Entrate (cfr. IRAP – illegittimità comunitaria del 18 marzo 2005 e IRAP – Prima udienza della Corte di Giustizia UE – Modelli per richiedere il rimborsodel 19 novembre 2004), ha affermato che l`IRAP presenta le caratteristiche sostanziali dell`IVA e come tale è colpita dal divieto previsto dall`articolo n.33 della VI Direttiva, e incompatibile con il diritto comunitario.

4125-Circolare n.13-E del 5 aprile 2005.pdfApri
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