Si perdono le agevolazioni fiscali previste, ai fini IRPEF, dall`art.8 della legge 431/1998 per le locazioni di abitazioni a canone convenzionato, dal periodo d`imposta in cui interviene la delibera del CIPE che esclude il Comune in cui è sito l`immobile dall`elenco dei comuni ad alta intensità abitativa.
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 7 aprile 2005.
Come noto, l`art. 8, comma 1, della legge n. 431/1998 prevede specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini dell`IRPEF che dell`imposta di registro, per i contratti di locazione a canone convenzionato (di cui all`art.2, comma 3, della stessa legge 431/1998) stipulati nei Comuni ad alta intensità abitativa, il cui elenco viene aggiornato ogni due anni con delibera del CIPE (ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art.8).
In tali casi, è previsto, infatti, che:
Ü il reddito imponibile, ai fini IRPEF, del proprietario è costituito dal canone di locazione ridotto del 15%, su cui si applica un ulteriore abbattimento del 30% (in sostanza, va dichiarato il canone ridotto del 40,5%);
Ü ai fini dell`imposta di registro, la base imponibile è pari al 70% del canone annuo derivante dalla locazione.
Al riguardo, l`Agenzia si è espressa in relazione alle conseguenze derivanti dall`eliminazione del Comune dove è situato l`immobile dall`elenco di quelli ad alta intensità abitativa, precisando che:
– ai fini dell`agevolazione IRPEF, la sussistenza dei requisiti richiesti dall`art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata in relazione a ciascun periodo di imposta interessato, tenuto conto che la relativa base imponibile si determina annualmente (art. 7, comma 1, del TUIR., D.P.R. 917/1986).
Pertanto, a parere dell`Amministrazione, il proprietario dell`immobile perde i benefici fiscali, sin dal momento in cui interviene la delibera del CIPE, che esclude il Comune dall`elenco, a nulla rilevando la frazione di anno eventualmente decorsa prima dell`intervento della stessa;
– per quanto concerne, invece, l`agevolazione ai fini dell`imposta di registro, la sussistenza dei requisiti richiesti dall`art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata al momento della registrazione del contratto di locazione (art.43, comma 1, lett.h, D.P.R. 131/1986), a nulla rilevando la modalità di versamento dell`imposta, in un`unica soluzione o annualmente, entro 30 giorni dalla precedente annualità.
Ciò implica che l`imposta potrà continuare ad applicarsi sul corrispettivo annuale determinato in misura ridotta per tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa, anche dopo l`intervento della delibera del CIPE.
Tuttavia, in caso di rinnovo anche tacito del contratto successivamente a tale delibera, anche ai fini dell`imposta di registro il proprietario non può essere ammesso all`agevolazione.
4126-Risoluzione n.44-E del 7 aprile 2005.pdfApri