In occasione della prossima scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l`Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, ha fornito ulteriori precisazioni sull`applicazione della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero delle abitazioni e delle relative pertinenze (di cui all`art.1, della legge 449/1997), applicabile sino al 31 dicembre 2005 (art.23-bis, legge 47/2004).
Acquisto box pertinenziale
Nell`ipotesi di costruzione di box pertinenziale ad abitazione di proprietà del solo coniuge fiscalmente a carico dell`altro, la detrazione compete anche al coniuge non proprietario del bene principale, purchè lo stesso risulti convivente quantomeno al momento di invio della comunicazione preventiva all`inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara.
In tal senso, la detrazione può essere attribuita, anche interamente, al coniuge che effettivamente sostiene le spese. Ovviamente, gli adempimenti dovranno essere eseguiti a suo nome (comunicazione all`Amministrazione finanziaria e pagamenti con bonifico bancario o postale in corrispondenza alle fatture a lui intestate).
Al contrario, nell`ipotesi in cui la detrazione venga ripartita tra più soggetti, la comunicazione all`Amministrazione finanziaria può essere inviata da uno solo degli aventi diritto. In tal caso, il contribuente che non ha trasmesso il modello, in sede di dichiarazione dei redditi, deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione anche a suo nome.
Termini di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara
La comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere inviata preventivamente all`inizio dei lavori (art.1, Decreto 41/1998). A tal fine, l`invio si intende regolarmente eseguito anche se è posto in essere nella stessa giornata di inizio dei lavori, ma in un momento antecedente all`inizio medesimo.
Divergenza tra intestazione dei bonifici e delle fatture
Nell`ipotesi in cui i comproprietari intendono fruire della detrazione del 36%, è possibile effettuare anche un unico bonifico che deve però riportare il codice fiscale di tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.
Se nel bonifico bancario è indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione, gli altri aventi diritto al beneficio fiscale “sanano”” l`irregolarità del bonifico stesso, riportando il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la comunicazione a Pescara in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori è stata inviata da un contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può competere, anche interamente, al coniuge che ha inviato la comunicazione e che ha sostenuto la spesa, purchè il suo nome compaia nella fattura emessa dall`impresa che ha eseguito i lavori.
In sostanza, in caso di cointestazione delle fatture, la detrazione può competere anche ad uno solo degli intestatari. Viceversa, nell`ipotesi in cui la fattura è intestata unicamente ad uno solo dei due coniugi, mentre la comunicazione di inizio lavori e il pagamento con bonifico sono stati effettuati dall`atro coniuge, la detrazione IRPEF non compete a quest`ultimo (ferma restando la possibilità di fruire del beneficio in capo all`intestatario delle fatture, riportando il codice fiscale del coniuge che ha inviato la comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi).
4127-Circolare n. 15-E del 20 aprile 2005.pdfApri