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Ulteriori precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in tema di detrazione IRPEF per gli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (Circolare n.26/E/2005)

Archivio, Fiscalità e incentivi

Mutui per l`acquisto dell`abitazione principale – Nuovi chiarimenti ministeriali

1 Giugno 2005
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Con la Circolare n. 26/E del 31 maggio 2005, l`Agenzia delle Entrate ha fornito nuove ed ulteriori precisazioni sulla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui per l`acquisto dell`abitazione principale (per un importo annuale non superiore a 3.615,20 euro, art.15 TUIR 917/1986), nella particolare ipotesi in cui l`ammontare del mutuo superi il valore dell`immobile indicato nel rogito.
Al riguardo, con la precedente Circolare n.15/E del 20 aprile 2005 (cfr. Detrazione IRPEF del 36% per il recupero di edifici residenziali – Nuovi chiarimenti ministeriali del 21 aprile 2005), l`Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di precisare che, in questo caso, l`agevolazione deve essere limitata (fermo restando il citato limite annuale stabilito dalla norma) all`importo massimo del valore dell`immobile indicato nel rogito, a cui si aggiungono gli oneri accessori connessi all`acquisto.
Con la Circolare 26/E/2005, l`Agenzia ha ora specificato che, tra gli oneri accessori connessi all`acquisto, rientrano, oltre all`onorario del notaio, anche le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali.
è stato inoltre chiarito che, nel caso in cui, in periodi d`imposta precedenti, il contribuente abbia calcolato erroneamente la detrazione sull`intero ammontare del mutuo concessogli, di valore superiore rispetto al valore dell`immobile indicato nel rogito, a questi, ai sensi dell`art.10, comma 3 della legge 212/2000 (cd “Statuto del contribuente””), non viene applicata alcuna sanzione, fermo restando il recupero della maggior imposta dovuta e dei relativi interessi.
In sostanza, l`agevolazione spetta secondo le seguenti modalità:
prima ipotesi:
Mutuo superiore Valore dell`immobile indicato nel rogito + Onorario notarile per l`acquisto + Spese di mediazione + Imposta di Registro + Imposte ipotecarie e catastali
Per individuare la parte di interessi su cui calcolare la detrazione IRPEF, deve essere adottata la seguente formula:
Interessi su cui calcolare la detrazione =
(Costo d`acquisto dell`immobile *) x (Interessi pagati)
Capitale dato in mutuo
* per Costo d`acquisto dell`immobile si deve sempre intendere: (Valore dell`immobile indicato nel rogito + Onorario notarile per l`acquisto + Spese di mediazione + Imposta di Registro + Imposte ipotecarie e catastali)
La detrazione spettante è, quindi, pari a:
19% di Interessi calcolati con la precedente da formula + Oneri accessori al mutuo (quali onorario notarile per la stipula del contratto di mutuo, spese di iscrizione e cancellazione ipoteca, Imposta sostitutiva sul capitale prestato), nel limite massimo di spesa annuale di 3.615,20 euro (detrazione massima annua di 686,89 euro)
seconda ipotesi:
Mutuo inferiore Valore dell`immobile indicato nel rogito + Onorario notarile per l`acquisto + Spese di mediazione + Imposta di Registro + Imposte ipotecarie e catastali
La detrazione spettante è, in questo caso, pari a:
19% di Interessi pagati sul mutuo + Oneri accessori al mutuo ( quali Onorario notarile per la stipula del contratto di mutuo, Spese di iscrizione e cancellazione ipoteca, Imposta sostitutiva sul capitale prestato), nel limite massimo di spesa annuale di 3.615,20 euro (detrazione massima annua di 686,89 euro)
Per completezza, si ricorda che restano fermi i chiarimenti forniti nella Circolare n.15/E/2005,secondo i quali:
Ø la detrazione è ammessa solo se il mutuo è stipulato per l`acquisto dell`abitazione principale. La motivazione deve risultare dal contratto di mutuo, ovvero dal contratto di acquisto dell`immobile o anche da altra documentazione rilasciata dalla banca su richiesta del contribuente. In caso contrario, il beneficio non compete;
Ø nell`ipotesi di contratto di mutuo misto (acquisto e ristrutturazione), la detrazione degli interessi passivi compete solo se è espressamente indicato l`importo del mutuo riferibile all`acquisto;
Ø nel caso di acquisto di abitazione oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi decorre dalla data in cui l`immobile è adibito a dimora abituale del contribuente (tale destinazione, in questo caso particolare, deve avvenire al massimo entro due anni dal rogito, mentre nell`ipotesi normale di acquisto di abitazione, senza che siano effettuati lavori di ristrutturazione, la destinazione a dimora abituale dell`acquirente o dei suoi familiari deve avvenire entro un anno dal rogito).
La destinazione a dimora abituale entro i termini suddetti deve risultare dai registri anagrafici, ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dall`avente diritto all`agevolazione;
Ø in caso di trasferimento per motivi di lavoro il diritto alla detrazione permane anche se il medesimo immobile venga concesso in locazione a terzi;
Ø la detrazione compete anche per gli oneri accessori al mutuo, intendendosi per tali l`onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l`iscrizione e la cancellazione dell`ipoteca, l`imposta sostitutiva sul capitale prestato e le altre spese che il notaio sostiene per conto del cliente. Viceversa, non rientrano, tra gli oneri accessori, le spese per l`assicurazione dell`immobile per eventi dannosi.
Infine si evidenzia che, nella Circolare n.26/E/2005, l`Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni anche in materia di detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (art.1 della legge 449/1997 e successive modificazioni), ribadendo, come già precisato nella Circolare n.12/E del 1° aprile 2005, che, ai fini del beneficio, i Centri di Assistenza Fiscale devono verificare la documentazione prevista dalle relative disposizioni normative ad ogni utilizzo dell`onere (ossia in relazione a tutte le annualità corrispondenti al numero di rate in cui il beneficio è ripartito).
Tuttavia, i CAF, qualora abbiano già verificato la documentazione presentata dal contribuente in relazione ad una precedente rata e ne abbiano eventualmente conservato copia, possono non richiederne di nuovo l`esibizione.

4139-Circolare n. 26-E del 31 maggio 2005.pdfApri
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