Entro il prossimo 30 giugno 2005, si deve versare l`ICI anche per gli immobili che sono stati oggetto di sanatoria edilizia, da calcolarsi, nel caso in cui non sia stata attribuita ancora la nuova rendita catastale, nella misura forfetaria di 2 euro per ogni metro quadrato di opera condonata.
Così evidenzia il Dipartimento per le Politiche Fiscali con una Nota pubblicata sul Sito Internet del Ministero dell`Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it, in particolare nell`Home Page alla voce “ICI – Imposta comunale sugli immobili”” ed al titolo “Acconto 2005“).
In particolare, viene in primo luogo evidenziato che, entro il prossimo 30 giugno, va pagata la prima rata dell`ICI 2005, in acconto dell`imposta dovuta per l`intero anno. Il versamento dell`acconto è pari al 50% dell`imposta da corrispondere annualmente, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l`anno 2004, ferma restando la possibilità di versare, sempre entro la stessa data, l`intero importo dell`ICI dovuta per il 2005 (direttamente con l`applicazione, in questo caso, delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2005).
Al riguardo, il Dipartimento ricorda poi che, entro la stessa data, va versata anche l`ICI per gli immobili che sono stati oggetto della regolarizzazione edilizia (di cui all`art.32 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003), da calcolarsi, nel caso in cui ancora non sia stata attribuita la nuova rendita catastale, nella misura di 2 euro per ogni metro quadrato di opera condonata (così come stabilito dall`art.2, comma 41, legge 350/2003, cfr. ICI per gli immobili oggetto di condono edilizio. del 13 dicembre 2004).
Infatti, tenuto conto della proroga dei termini per presentare la denuncia in catasto dei fabbricati da regolarizzare (fissata al prossimo 31 ottobre 2005 dall`art.10 del D.L. 282/2004, convertito dalla legge 307/2004), il proprietario potrebbe ad oggi ancora non conoscere la rendita catastale dell`immobile, che è attribuita a seguito della presentazione della denuncia. In questo caso è consentito versare l`ICI sulla base del citato calcolo forfetario e, successivamente, quando sarà determinata la rendita catastale del medesimo fabbricato condonato, si dovrà pagare l`eventuale saldo a conguaglio senza sanzioni, nè interessi.
Si ricorda comunque che, per gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia, l`ICI è dovuta con decorrenza dal 1° gennaio 2003 (sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato sia stato comunque utilizzato sia antecedente, art.2, comma 41, legge 350/2003).
Si evidenzia, infine, che la domanda di sanatoria (il cui termine di presentazione è scaduto il 10 dicembre 2004) deve essere in ogni caso integrata, entro il 31 ottobre 2005 (termine così fissato dall`art.10 del D.L.282/2004, convertito dalla legge 307/2004), dalla:
· denuncia in catasto dell`immobile oggetto di illecito edilizio e dalla documentazione relativa all`attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
· denuncia ai fini dell`ICI;
· ove dovuto, dalle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e per l`occupazione del suolo pubblico (TOSAP).