Le nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs.122/05, concernenti la fideiussione e la polizza indennitaria decennale si applicheranno solo a quegli immobili il cui permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) sia stato richiesto a partire dal 21 luglio
è entrato in vigore il 21 luglio il “pacchetto di garanzie”” a tutela degli acquirenti di immobili da costruire disciplinato nel dettaglio dal Decreto Legislativo n. 122 del 20/6/2005 in attuazione della delega contenuta nella L.210/04.
Si ricorda, in particolare che l`obbligo, per i costruttori, di rilasciare una fideiussione sugli acconti, e quello di sottoscrivere una polizza postuma decennale a garanzia dei gravi vizi sull`immobile sono vincolanti solo per quegli immobili il cui permesso di costruire (o altro provvedimento abilitativo comunque denominato) sia richiesto a far data dal 21 luglio e siano oggetto di vendita (contratto preliminare o atto equipollente) prima della loro ultimazione.
Per quanto concerne, invece, l`obbligo di inserire nel contratto preliminare una serie di elementi minimi obbligatori (ex art.6 D.Lgs.122/05) è consigliabile che esso sia rispettato anche per quei contratti relativi ad immobili il cui permesso di costruire sia stato richiesto o rilasciato prima del 21 luglio.
Rinviamo, per un commento sulla nuova normativa, alla Circolare Ance del 24/6/2005.
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