Il Ministero delle Attività Produttive ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2005, un elenco di norme armonizzate europee sui prodotti da costruzione.
Al fine di una più agevole consultazione, l`elenco comprende le norme già contenute nei due precedenti decreti del 25 gennaio 2002 e del 7 aprile 2004 riguardanti varie famiglie di prodotti, per un totale di circa 220 norme.
è opportuno ricordare che la direttiva 89/106, recepita in Italia con D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, è nata col fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell`Unione Europea, superando ostacoli e vincoli eventualmente posti dalle normative tecniche dei vari paesi membri, mediante l`armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali previsti per tali prodotti.
I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all`uso previsto, devono consentire la costruzione di opere che soddisfino, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e stabilità, di sicurezza in caso di incendio, d`igiene salute ed ambiente, di sicurezza nell`impiego, di protezione contro il rumore, di risparmio energetico.
Si presumono idonei all`uso i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE, in conformità alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, emesse dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato della Commissione Europea, i cui numeri siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Ai sensi dell`art.1, comma 4, lettera b) del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione“, così come modificato dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 499, affinchè siano considerate norme “armonizzate””, è necessario che i numeri di riferimento delle stesse siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero delle Attività Produttive, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Per una corretta entrata in vigore della direttiva, è previsto che le Autorità competenti nei diversi Paesi UE stabiliscano, attraverso provvedimenti nazionali di recepimento, quali caratteristiche essenziali contenute nell`appendice ZA delle singole norme armonizzate siano applicabili sul loro territorio (caratteristiche per le quali la marcatura CE deve essere accompagnata dal valore di prova dichiarato dal produttore) e quali caratteristiche, invece, non lo sono, in quanto non contemplate da disposizioni legislative nazionali. In tali casi, infatti, la direttiva prevede la possibilità, da parte del produttore, di immettere sul mercato prodotti senza dover dichiarare le prestazioni per quella data caratteristica, ricorrendo all`opzione NPD (No Performance Determined).
Oltre ad indicare quali caratteristiche siano da ritenere applicabili in Italia (il DPR 246/93 specifica i compiti dei tre Ministeri interessati: il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è competente sul requisito relativo alla “resistenza e stabilità delle opere””; il Ministro degli Interni è competente sugli aspetti “fuoco””; il Ministero Attività Produttive è competente per i restanti requisiti), l`art.6 del DPR prevede che, sempre con decreto dei tre Ministeri interessati, sia anche stabilita quale procedura di attestazione deve essere seguita per il singolo prodotto.
Dall`elenco delle norme pubblicato in Gazzetta, si può notare come oltre alla data di entrata in vigore della singola norma, sia indicato il “periodo di coesistenza””, periodo previsto in sede europea per permette agli Stati membri di adoperare le proprie norme tecniche anche in presenza della norma europea armonizzata, per un lasso di tempo determinato (in genere un anno).
Per quanto riguarda l`operatività di dette norme in Italia, si può fare utile riferimento alla Circolare Ance n° 33 del 21/06/2004, evidenziando che la situazione è invariata, e quindi solo per i cementi di cui alla norma Uni En 197-1 l`iter di applicazione è completo.
Si può, però, anticipare che i tre Ministeri hanno già approntato i necessari decreti applicativi per alcune famiglie di prodotto, vedasi news di agosto 2005, che a breve saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Detti decreti, oltre a stabilire i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche da dichiarare obbligatoriamente per i prodotti da commercializzare e mettere in opera in Italia, prevedono anche un periodo transitorio, dalla pubblicazione del decreto stesso, in cui i prodotti possono essere mantenuti in commercio anche se privi di attestazione Ce.