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E' pronto il Decreto interministeriale che renderà obbligatoria la marcatura CE per gli isolanti termici per edilizia, in applicazione della Direttiva 89/106 "Prodotti da costruzione"

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Direttiva prodotti da costruzione: isolanti termici per edilizia

1 Agosto 2005
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Con l`accordo tra i tre Ministri competenti, Infrastrutture e Trasporti, Interno e Attività produttive, sono stati messi a punto 12decreti relativi ad altrettante famiglie di prodotti, tra cui gli isolanti termici per edilizia.
La bozza di decreto, che si allega, è stata inviata agli uffici della Comunità per la procedura di informazione che dovrebbe terminare per fine mese di Agosto.
Il decreto identifica:
– i prodotti soggetti all`applicazione della Direttiva 89/106 e le relative norme armonizzate;
– i sistemi di attestazione della conformità ed i relativi metodi di controllo per i singoli prodotti;
– le caratteristiche tecniche da dichiarare obbligatoriamente;
– il periodo transitorio.
I prodotti individuati dal decreto, e le relative norme, sono:
– EN 13162:2001 recepita come UNI EN 13162:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica – specificazione””;
– EN 13163:2001 recepita come UNI EN 13163:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica – specificazione””;
– EN 13164:2001 recepita come UNI EN 13164:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica – specificazione”” ed EN 13164:2001/A1:2004;
– EN 13165:2001 recepita come UNI EN 13165:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica – specificazione”” ed EN 13165:2001/A1:2004;
– EN 13166:2001 recepita come UNI EN 13166:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica – specificazione “ ed EN 13166:2001/A1:2004;
– EN 13167:2001 recepita come UNI EN 13167:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica – specificazione”” ed EN 13167:2001/A1:2004;
– EN 13168:2001 recepita come UNI EN 13168:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica – specificazione “ ed EN 13168:2001/A1:2004;
– EN 13169:2001 recepita come UNI EN 13169:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica – specificazione”” ed EN 13169:2001/A1:2004;
– EN 13170:2001 recepita come UNI EN 13170:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica – specificazione””;
– EN 13171:2001 recepita come UNI EN 13171:2003 “Isolanti termici per edilizia – prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – specificazione “ ed EN 13171:2001/A1:2004.
Per quanto riguarda i sistemi di attestazione, in base all`uso previsto, sono state individuate le seguenti possibilità, coerentemente con quanto indicato nelle singole norme armonizzate:
Prodotto
Uso Previsto
Classi di reazione al fuoco
Sistema di Attestazione della Conformità
Isolanti termici per edilizia
Per gli usi soggetti ai requisitidi reazione al fuoco
A11– A21– B1– C1
———————–
A12– A22– B2– C2– D – E
———————–
A13– A23– B3– C3– D3– E3, F
1
——————-
3
——————
4
Isolanti termici per edilizia
Tutti gli usi
—-
3
Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
Sistema 3: Cfr allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.
Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.
1. Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un`aggiunta di prodotti ignifughio la limitazione di materiale organico).
2. Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1).
3. Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione).
Nota: L`attribuzione del sistema di attestazione di conformità 4 è valida limitatamente alla caratterizzazione alla reazione al fuoco dei prodotti rientranti nei casi indicati in tabella e comporta l`utilizzo, da parte del produttore nella dichiarazione di conformità, della classe di reazione al fuoco attribuita per decisione comunitaria laddove esistente, o della classe F, senza quindi necessità di intervento di un organismo notificato.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che devono essere obbligatoriamente dichiarate, il fabbricante diisolanti termicideve dichiarare tutte le caratteristiche elencate nelle tabelle relative ai singoli prodotti, in funzione dell`uso previsto.
La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l`opzione “prestazione non determinata“ per tale caratteristica.
Resta invariato per il produttore l`obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l`uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.
Caratteristiche tecniche
Dichiarazione
Reazione al fuoco, Euroclassi
SI
Permeabilità all`acqua
SI
Rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno
*
Indice di isolamento acustico
SI/NPD
Indice di assorbimento acustico
SI/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto
SI/NPD
Resistenza termica
SI
Permeabilità al vapore acqueo
SI
Resistenza a compressione
SI/NPD
Resistenza a trazione/flessione
SI/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici,
invecchiamento, degrado
SI/NPD
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento,
degrado
SI/NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro calore,
agenti atmosferici, invecchiamento, degrado
SI/NPD
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Il periodo transitorio
è previsto che i prodotti già immessi sul mercato prima dell`entrata in vigore del Decreto possono essere mantenuti in commercio fino a dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

2015-Bozza decreto sugli isolanti termici.docApri
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