è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23/9/2005 il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, recante “attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia””.
La finalità del decreto in oggetto è quella di stabilire le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici volte a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l`integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica ed a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dal Protocollo di Kyoto.
Il decreto si applica sia agli edifici di nuova costruzione che agli edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2, oggetto di ristrutturazione integrale, o di demolizione e ricostruzione.
è prevista inoltre un`applicazione limitata al solo ampliamento nel caso in cui l`ampliamento dell`edificio risulti volumetricamente superiore al 20% dell`intero edificio esistente. Nel caso di interventi limitati all`involucro edilizio ed agli impianti di edifici esistenti è previsto il rispetto di specifici parametri.
Il decreto legislativo prevede delle esclusioni relative agli edifici storico-culturali, in taluni casi di fabbricati industriali ed per i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2 .
La definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli edifici ed impianti è demandata a successivi decreti interministeriali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto.
Il decreto prevede inoltre che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti, nel caso di ristrutturazione integrale e demolizione e ricostruzione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, entro un anno dall`entrata in vigore del decreto in esame, di un attestato di certificazione energetica, i cui criteri generali di prestazione energetica saranno definiti con apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Sono previste sanzioni per i progettisti che rilasciano relazioni tecniche o attestati di certificazione energetica non veritiere o non conformi alle prescrizioni di contenimento energetico previste dal decreto.
Anche il Direttore dei Lavori è sanzionato nel caso di mancata presentazione al comune dell`asseverazione di conformità delle opere realizzate o se la suddetta asseverazione attesti falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto.
Relativamente all`esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici degli edifici il decreto legislativo, introduce una importante novita’ rispetto alla precedente normativa nazionale: l`estensione agli impianti di climatizzazione estiva.
Viene quindi introdotta la valutazione dell`efficienza del sistema di condizionamento d`aria che, congiuntamente ad una manutenzione regolare degli impianti stessi, contribuisca a garantire il corretto funzionamento ed un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza.
Altro rilevante aspetto, previsto dal decreto (Allegato D), è la predisposizione per l`integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l`allaccio alle reti di teleriscaldamento.
Le norme del decreto legislativo in oggetto, che entrerà in vigore l`8 ottobre 2005, si applicano nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora proceduto autonomamente al recepimento della direttiva europea.
In attesa dei decreti previsti dall’articolo 4, per i requisiti della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale, si applica quanto previsto dalla legge 10/91 modificata dall’allegato I al decreto legislativo pubblicato.