Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento a servizio di attività soggette ai controlli del Vigili del Fuoco
Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a)l`installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b)le modifiche costruttive degli impianti quali l`aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di
azionamento;
c)la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle
pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d)il rifacimento dei solai dell`edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell`impianto di
sollevamento;
e)il rifacimento strutturale delle scale dell`edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell`impianto
di sollevamento;
f)l`aumento in altezza dell`edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell`impianto
di sollevamento;
g)il cambiamento della destinazione d`uso degli ambienti, interni all`edificio, in cui si esercitano
attività riportate nell`allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
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