Con la Risoluzione n. 159/E dell`11 novembre 2005 l`Agenzia delle entrate è intervenuta in merito al problema del trattamento fiscale dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall`art. 12 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e in particolare se per la vidimazione di tali registri da parte della stessa Agenzia è dovuta la corresponsione dell`imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
L`Agenzia delle entrate ha precisato che il registro di carico e scarico rifiuti non è soggetto nè all`imposta di bollo, nè alla tassa sulle concessioni governative, ma soltanto ai tributi speciali di cui alla Tabella A – Titolo II – allegata al DPR 648/1972, come sostituita dall`art. 3, comma 85 Legge 549/1995, dovuti nella misura di Euro 3,72 per diritto fisso e Euro 1,24 per la prima pagina.
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, 11, comma 3 e 7, comma 3, lettera b) del Decreto Ronchi, le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione sono esenti dalla compilazione del registro di carico e scarico.
Conseguentemente dovranno tenere il registro le imprese che producono rifiuti pericolosi (ad esempio, materiali cementizi contenenti amianto ma anche gli oli esausti e le batterie delle macchine operatrici) nonchè quelle che effettuano in proprio, attraverso impianti mobili, attività di recupero dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione.