Sul Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, è stata pubblicata la Finanziaria per il 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio di quest`anno, che si compone di un unico articolo (art.1) suddiviso in 612 commi.
La legge contiene diverse misure di carattere fiscale, alcune delle quali fortemente auspicate dall`ANCE, che risultano di particolare interesse per il settore.
Si tratta, nello specifico della:
Ø riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d`impresa (aliquota del 6% o del 12%)e di una specifica rivalutazione delle aree edificabili (aliquota del 19%) – art.1, commi 469-476;
Ø proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (c.d. “detrazione IRPEF del 36%“), con l`innalzamento della percentuale di spese detraibili dal 36% al 41% – art.1, comma 121;
Ø applicazione di un`imposta sostitutiva pari al 12,50% sulle plusvalenze realizzate, dai privati non esercenti attività commerciale, con la vendita di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni e con la cessione delle aree edificabili – art.1, comma 496;
Ø introduzione del principio in base al quale l`imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, in caso di compravendita di abitazioni e relative pertinenze tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, possono applicarsi comunque sul valore catastale dell`immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel rogito – art.1, comma 497.
Rivalutazione dei beni d`impresa e delle aree edificabili
L`art.1, della legge 266/2005, ai commi 469-476, dispone la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d`impresa prevista dagli artt. 10-16 della legge 342/2000 ed una rivalutazione specifica delle aree fabbricabili, anche di risulta, destinate ad essere edificate entro i cinque anni successivi.
Viene, così, recepito quanto da tempo sostenuto dall`ANCE sulla necessità di interventi normativi diretti a facilitare nuovi incisivi interventi di riqualificazione urbana, frenati dal pesante prelievo fiscale connesso alla tassazione delle plusvalenze, conseguente all`immissione nel ciclo produttivo degli immobili. La misura introdotta consente, inoltre, un adeguamento dei valori patrimoniali dei bilanci delle imprese, anche in vista dell`entrata in vigore dei nuovi criteri di rating, previsti da Basilea 2.
Rivalutazione generale dei beni d`impresa
La rivalutazione generale (art.1, commi 469-472) è ammessa per tutti i beni materiali (ad eccezione delle aree edificabili) ed immateriali relativi all`impresa, iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all`esercizio in corso al 31 dicembre 2004 e va eseguita nel bilancio, o rendiconto, relativo all`esercizio successivo, per il quale in termine di approvazione scade dopo il 1° gennaio 2006 (in sostanza, in caso di esercizio coincidente con l`anno solare, nel bilancio 2005), mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al:
Ø 6% per i beni non ammortizzabili;
Ø 12% per i beni ammortizzabili.
L`imposta sostitutiva deve necessariamente essere versata in un`unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d`imposta in cui la rivalutazione è eseguita.
Per espressa previsione normativa (art.1, comma 470), gli effetti fiscali delle rivalutazione generale decorrono dal terzo periodo d`imposta successivo a quello con riferimento al quale la medesima è eseguita (in sostanza dal 2008, in caso di esercizio coincidente con l`anno solare).
In particolare, sono ammessi alla rivalutazione generale:
– i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita);
– i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita);
– gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali (immobilizzazioni materiali);
– le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (es. marchi e brevetti, diritti di concessione, etc.);
– le partecipazioni in società controllate o collegate (ai sensi dell`art.2359 Codice Civile), semprechè costituiscano immobilizzazioni.
Non possono, invece, essere rivalutati:
– i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio è diretta l`attività, per esempio il magazzino delle imprese edili);
– l`avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (es., crediti, obbligazioni etc.);
– le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita), in quanto ammesse alla specifica rivalutazione più avanti illustrata.
Da evidenziare che, l`art.1, comma 472, prevede la possibilità di affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP, pari al 7%.
L`operazione di rivalutazione, infatti, dà luogo ad un saldo attivo, costituito dall`importo iscritto nel passivo del bilancio come contropartita del maggior valore attribuito ai beni (art.13, legge 342/2000) che, al netto dell`imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in un`apposita riserva. Nel caso in cui il saldo venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell`imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, alla quale è comunque attribuito un credito d`imposta, ai fini delle imposte sui redditi, pari all`ammontare dell`imposta sostitutiva pagata.
Con l`affrancamento del saldo attivo, invece, la società ha la facoltà, mediante il pagamento dell`imposta sostitutiva del 7%, di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del proprio reddito imponibile da assoggettare all`aliquota IRES del 33%, o all`aliquota marginale IRPEF.
L`imposta sostitutiva del 7% deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
– 10% nel 2006,
– 45% nel 2007,
– 45% nel 2008.
Circa le modalità applicative, il comma 476, fa rinvio a quanto stabilito dai decreti ministeriali n.162/2001 e n.86/2002 che hanno regolato le precedenti norme di rivalutazione.
Rivalutazione specifica delle aree edificabili e di risulta
Ai sensi dei commi 473-476, le aree edificabili, o risultanti come tali a seguito della demolizione di edifici esistenti, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti “beni merce”” (ossia destinate alla vendita), sono ammesse alla rivalutazione, mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al 19% del maggior valore alle stesse attribuito.
In tal caso, la rivalutazione è ammessa a condizione che l`utilizzazione edificatoria dell`area avvenga entro i 5 anni successivi all`effettuazione della rivalutazione stessa. In caso contrario, si decade dal beneficio e l`acquirente dell`area diviene solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento della maggiore imposta dovuta sulle plusvalenze (in particolare, è stabilito che trovano applicazione le disposizioni di cui all`art.34, comma 3, del D.P.R. 602/1973).
La rivalutazione, in questo caso, è ammessa con riferimento ai seguenti beni, risultanti dal bilancio relativo all`esercizio in corso al 31 dicembre 2004:
– aree edificabili iscritte tra le immobilizzazioni;
– aree edificabili iscritte tra i beni merce;
– aree su cui insiste un fabbricato da demolire, iscritto tra le immobilizzazioni (la demolizione deve avvenire entro il termine di approvazione del bilancio 2005, cfr. Relazione al provvedimento);
– aree su cui insiste un fabbricato da demolire, iscritto tra i beni merce (la demolizione deve avvenire entro il termine di approvazione del bilancio 2005, cfr. Relazione al provvedimento).
La rivalutazione non è ammessa per singole aree, ma deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine, le categorie omogenee sono individuate in funzione della destinazione urbanistica dei medesimi terreni.
L`imposta sostitutiva del 19% deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
– 40% nel 2006,
– 35% nel 2007,
– 25% nel 2008.
Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione per tali cespiti, la legge non appare chiara al riguardo. Tuttavia, si ritiene che la stessa produca i propri effetti tributari a decorrere dall`esercizio successivo a quello con riferimento al quale la stessa è eseguita (in sostanza dal 2006). Ciò è direttamente desumibile dall`assenza di un`espressa previsione normativa al riguardo (invece stabilita esplicitamente per la rivalutazione generale dei beni d`impresa), nonchè dal richiamo espresso (comma 473), tra gli altri, all`art.12 della legge 342/2000 che prevede l`efficacia fiscale immediata della rivalutazione.
In ogni caso, l`ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti sedi, affinchè tale orientamento trovi conferma ufficiale da parte dell`Amministrazione Finanziaria. A tal fine, si segnala che durante la discussione parlamentare del provvedimento, è stato accettato dal Governo un Ordine del Giorno, nel quale la stessa Camera dei Deputati, nell`impegnare l`Esecutivo a fornire determinati chiarimenti in materia di rivalutazione delle aree edificabili, precisa espressamente, tra le premesse, l`efficacia fiscale immediata di tale disposizione.
Con l`accettazione del medesimo Ordine del Giorno, inoltre, il Governo si è impegnato ad adottare iniziative volte a:
Ø precisare che la condizione cui è subordinata la rivalutazione delle aree, consistente nell`utilizzazione edificatoria delle stesse entro i cinque anni successivi, si intenda realizzata con l`avvio dei lavori, senza che sia necessaria, a tal fine, l`ultimazione dell`intervento edilizio entro lo stesso termine;
Ø chiarire che non si verifica la decadenza dai benefici derivanti dalla rivalutazione, nell`ipotesi in cui sopraggiunga un impedimento di tipo procedurale e amministrativo che ostacoli l`utilizzazione dell`area entro i termini previsti dalla norma (ad esempio, ritardi nel rilascio del permesso di costruire o nell`approvazione del provvedimento urbanistico attuativo);
Ø precisare che per «area edificabile», ai fini della rivalutazione, debba intendersi quella risultante tale a seguito dell`approvazione dello strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Generale), incidendo la presenza degli strumenti attuativi dello stesso solo sul valore rivalutabile dell`area.
Su queste questioni, si attendono comunque i necessari chiarimenti ministeriali.
Proroga della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
L`art.1, comma 121, prevede la proroga di un ulteriore anno dell`agevolazione IRPEF per gli interventi di recupero degli immobili residenziali, riportando la percentuale di detrazione dal 36% al 41% (misura in vigore sino al 1999), in virtù della mancata proroga dell`IVA ridotta al 10% per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (introdotta dal 2000 ed in vigore sino al 31 dicembre 2005).
La proroga e l`innalzamento della percentuale al 41% riguarda anche l`applicazione dei medesimi benefici in caso di acquisto di unità residenziali, poste all`interno di edifici interamente ristrutturati da imprese.
In sostanza, viene prevista:
– la proroga sino al 31 dicembre 2006 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni, spettante nella misura del 41% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2006 sino all`importo massimo di 48.000 euro;
– proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 41%, applicabile all`acquisto di unità abitative poste all`interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (che provvedono anche alla vendita delle stesse), a condizione che i lavori di recupero siano ultimati entro il 31 dicembre 2006 e l`acquisto avvenga entro il 30 giugno 2007 (in questo caso, la detrazione del 41% va commisurata al 25% del prezzo d`acquisto, sempre nel limite di 48.000 euro).
Come detto, nel provvedimento non è prevista la proroga dell`aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni. Il Consiglio europeo del 15-16 dicembre u.s., infatti, non ha adottato alcuna decisione in merito, rinviando la trattazione al primo Consiglio ECOFIN, sotto la presidenza austriaca, previsto per il 24 gennaio 2006.
In base ad un “gentlemen`s agreement“ tra Consiglio e Commissione europea risulterebbe possibile, nonostante il vuoto giuridico, prolungare dopo il 31 dicembre 2005 l`applicazione dell`IVA ridotta per i servizi ad alta intensità di manodopera che già ne beneficiano (in Italia, appunto, si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni).
Tuttavia, in attesa della decisione ufficiale da parte dell`ECOFIN ed in assenza di provvedimenti nazionali al riguardo, si evidenzia che dal 1° gennaio 2006, l`IVA per tali interventi è ritornata ad applicarsi nella misura ordinaria del 20%, mentre resta ferma anche per il futuro l`aliquota del 10% per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1, lett. c e d, D.P.R. 380/2001), in quanto prevista a regime (ossia senza vincoli temporali) dal n.127 – quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.
Imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze immobiliari realizzate da privati non esercenti attività commerciale
Il comma 496, del medesimo art.1, prevede l`applicazione di un`imposta sostitutiva pari al 12,50% sulle plusvalenze realizzate, dai privati non esercenti attività commerciale, con la vendita di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni e con la cessione delle aree edificabili.
L`imposta sostitutiva viene applicata su richiesta del cedente, resa al notaio rogante, il quale provvede all`applicazione ed al versamento della stessa e comunica all`Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione, secondo modalità che saranno definite con un Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
In assenza della richiesta, si applica l`ordinario regime di tassazione, stante il quale sono assoggettate ad IRPEF (come redditi diversi, ai sensi dell`art.67, comma 1, lett.b, D.P.R. 917/1986), con l`aliquota marginale propria del contribuente, le plusvalenze realizzate con la vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad esclusione di quelli acquistati per successione o donazione e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (fattispecie che comunque rimangono escluse da tassazione). In caso di cessione a titolo oneroso di aree edificabili, le plusvalenze realizzate sono tassate ai fini IRPEF, a prescindere dal periodo intercorso tra l`acquisto e la successiva vendita del medesimo terreno.
Principio di separazione tra valore imponibile fiscale e valore commerciale nelle compravendite di abitazioni tra privati
Il comma 497 introduce il principio in base al quale l`imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, in caso di compravendita di abitazioni e relative pertinenze tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, possono applicarsi comunque sul valore catastale dell`immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel rogito.
Con tale disposizione viene, in sostanza, prevista la possibilità di dichiarare nel rogito il prezzo di vendita effettivo dell`abitazione, senza che lo stesso assuma rilevanza ai fini fiscali, in quanto l`imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno comunque sul valore catastale delle medesime abitazioni cedute (rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di 120, o di 110 se l`immobile costituisce una “prima casa”” per il soggetto acquirente).
Deve comunque trattarsi di cessione:
· realizzata tra persone fisiche non esercenti attività commerciale (sono escluse le compravendite tra imprese e tra privati e imprese);
· avente ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (sono quindi esclusi, ad esempio, i negozi, gli uffici e gli edifici industriali).
In ogni caso, l`applicazione di questo principio non è automatica, ma subordinata alla richiesta dell`acquirente resa al notaio rogante. In assenza di tale richiesta, quindi, si applica il principio ordinario, in base al quale l`imposta di registro e le ipotecarie e catastali si applicano sul valore dell`immobile dichiarato in atto (ai sensi dell`art. 43 del D.P.R. 131/1986), che, in ogni caso, per evitare accertamenti, deve risultare almeno pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti propri degli immobili abitativi, pari a 110, o 120 a seconda che l`immobile costituisca o meno una “prima casa”” per il soggetto acquirente (art.52, comma 4, D.P.R. 131/1986).
Nello stesso ambito, inoltre, la norma introduce la riduzione del 20% sugli onorari notarili all`atto di acquisto delle abitazioni.
Si segnala ulteriormente che, ai sensi del combinato disposto dei commi 495 e 498, l`attività di contrasto all`evasione fiscale relativa al settore delle vendite immobiliari viene potenziata attraverso la destinazione di quote significative delle risorse a disposizione dell`Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Tuttavia, l`adozione, da parte dei contribuenti, delle nuove norme sulle plusvalenze immobiliari (imposta sostitutiva del 12,50%) e del principio del pagamento delle imposte indirette sul valore catastale per i trasferimenti delle abitazioni, a prescindere dal prezzo dichiarato nel rogito, preclude questi maggiori controlli fiscali sulle vendite immobiliari, nonchè quelli concernenti la rettifica delle dichiarazioni IRPEF sulla base di “presunzioni semplici”” (art.38, comma 3, D.P.R. 600/1973) e quelli relativi alla rettifica degli atti aventi oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari possibile, ai fini dell`imposta di registro, quando l`ufficio ritiene che il valore dichiarato nell`atto sia inferiore al valore venale dell`immobile (art.52, comma 1, D.P.R. 131/1986).
Altre misure fiscali
Oltre alle citate disposizioni, la legge Finanziaria 2006 prevede anche altre misure fiscali, tra le quali si segnalano:
Ø una norma interpretativa in materia di tassazione delle indennità di occupazione. In particolare, viene stabilito (con efficacia retroattiva) che le indennità di occupazione (di cui all`art.35, comma 6, D.P.R. 327/2001, Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e concorrono alla formazione dei redditi diversi (art.67 del TUIR – D.P.R. 917/1986), se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D (indicate dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444) – art.1, comma 444;
Ø l`irretroattività delle norma contenuta nell`art.7, comma 2-bis, del D.L. 203/2005 (convertito con modifiche dalla legge 248/2005), che ha stabilito l`esenzione dall`ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (di cui all`art.73, comma 1, lett. c, del TUIR DPR 917/1986), destinati all`esercizio delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè di culto, a prescindere dalla natura commerciale delle stesse (cfr. Conversione del D.L. 203/2005 – Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree dei privati del 5 dicembre 2005) – art.1, comma 133.
In particolare, intervenendo su tale disposizione (aggiungendo un periodo al comma 2-bis del citato art.7 del D.L. 203/2005), viene stabilito che non si fa luogo a restituzioni o rimborsi d`imposta per gli eventuali pagamenti effettuati prima del 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge 248/2005, che ha convertito con modifiche il D.L. 203/2005);
Ø l`introduzione, a partire dal periodo d`imposta in corso al 1° gennaio 2006, della programmazione fiscale triennale, che permette di determinare preventivamente per un triennio la base imponibile caratteristica dell`attività svolta, ai fini delle imposte sui redditi e dell`IRAP – art.1, commi 499-520.
Possono accedere alla programmazione, oltre agli esercenti arti e professioni, i titolari di reddito d`impresa, per i quali, per il periodo d`imposta in corso al 1° gennaio 2004, si applicano gli Studi di Settore (ricavi sino a 5.164.569 Euro).
In particolare, l`Agenzia delle Entrate propone, tra l`altro sulla base delle risultanze degli Studi di Settore e dei dati sull`andamento dell`economia nazionale per distinti settori economici di attività, la definizione preventiva triennale della base imponibile caratteristica agli effetti delle imposte sul reddito e dell`IRAP.
L`accettazione della proposta da parte del contribuente, anche a seguito di un eventuale contraddittorio, deve essere comunicata all`Agenzia entro il 16 ottobre 2006 e comporta:
· per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito dalla programmazione, una riduzione di 4 punti percentuali dell`aliquota dell`IRES dovuta (29% anzichè 33%), ovvero una riduzione di 4 punti percentuali sulla aliquota marginale IRPEF, con esclusione del primo scaglione di reddito (su cui si applica l`aliquota del 23%);
· l`applicazione dei contributi previdenziali esclusivamente sulla parte programmata;
· l`applicazione dell`IRAP solo sulla parte programmata;
· l`inibizione dei poteri di accertamento da parte dell`Amministrazione finanziaria (di cui all`art.39, DPR 600/1973).
Inoltre, ai contribuenti destinatari della proposta di programmazione, l`Agenzia delle Entrate formula anche un proposta di adeguamento, ai fini delle imposte sul reddito e dell`IRAP, dei redditi d`impresa relativi ai periodi d`imposta 2003 e 2004, sulla base dei maggiori ricavi o compensi determinati a seguito delle elaborazioni effettuate dall`Anagrafe tributaria, con i medesimi criteri previsti per la formulazione della proposta di programmazione. Per ciascun periodo d`imposta gli importi calcolati a titolo di maggiori ricavi non possono essere comunque inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sugli importi oggetto di definizione sarà applicata un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell`IRAP, pari al 28% per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale e al 23% per tutti gli altri soggetti.
L`adeguamento, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale triennale, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione di quest`ultima, degli importi dovuti (con la possibilità di versare il 50% della somma eccedente 10.000 euro, per le società di capitali, e 5.000 euro per gli altri soggetti, entro il successivo 16 dicembre, con la maggiorazione relativa agli interessi);
Ø l`istituzione di distretti produttivi come nuovo strumento di aggregazione delle piccole e medie imprese. Per tali distretti saranno previste agevolazioni di carattere fiscale consistenti nella tassazione su base consolidata (per le imposte sul reddito), in modo da consentire la compensazione delle perdite fiscali o, alternativamente, la tassazione su base unitaria, mediante il ricorso al concordato preventivo triennale (sulla base di una base imponibile concordata) – art.1, commi 366-372;
Ø la proroga, anche per l`anno 2006, dell`esclusione dall`imponibile dei redditi da lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, nel limite della franchigia di 8.000 euro – art.1, comma 122;
Ø la conferma della clausola di salvaguardia per il periodo d`imposta 2006 – art.1, comma 124.
Pertanto, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d`imposta 2006 (UNICO o 730 2007), possono optare, se più favorevoli, per:
o applicazione delle disposizioni del TUIR in vigore al 31.12.2002 (prima dell`attuazione del I modulo della riforma, ex legge 289/2002);
o applicazione delle disposizioni del TUIR in vigore al 31.12.2004 (prima dell`attuazione del II modulo della riforma, ex legge 311/2004).
Ø l`abrogazione della cosiddetta “Carbon Tax“ (di cui all`art.8, comma 10, della legge 448/1998), consistente nel credito di imposta o nel rimborso spettante in relazione ai consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori, sia in conto proprio che in conto terzi, che utilizzano veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate – art.1, comma 112.
4169-legge 23 dicembre 2005, n. 266,.pdfApri