Con la Risoluzione n.33/E del 21 febbraio 2006, l`Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell`imposta sostitutiva connessa alla rivalutazione generale dei beni d`impresa (aliquota pari al 6%, per i beni non ammortizzabili, e al 12%, per quelli ammortizzabili), nonchè i codici per il versamento dell`imposta sostitutiva del 19%, dovuta per la rivalutazione delle aree edificabili, o di risulta, risultanti, anche come “beni merce””, dal bilancio relativo all`esercizio in corso al 31 dicembre 2004 (art.1, commi 469-476, legge 266/2005 – finanziaria 2006).
Allo stesso modo, con la medesima Risoluzione, sono stati istituiti anche i codici tributo per il versamento dell`imposta sostitutiva del 7%, da pagare per l`affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione generale dei beni d`impresa (al riguardo, si ricorda che la Circolare Ministeriale n.6/E/2006 ha specificato che non si può procedere all`affrancamento del saldo relativo alla rivalutazione delle aree edificabili).
In particolare, questi i diversi codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive, utilizzando il Modello F24:
Ø“1811“, denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d`impresa e delle partecipazioni”” – articolo 1, comma 469, legge 23 dicembre 2005, n. 266“.
Ø“1812“, denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili”” – articolo 1, comma 473, legge 23 dicembre 2005, n. 266“.
Ø“1813“, denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo di rivalutazione di cui all`articolo 1, comma 472, legge 23 dicembre 2005, n. 266“.
I predetti codici tributo saranno operativi a partire dal 1° marzo 2006 (ossia dal sesto giorno lavorativo dalla data della stessa Risoluzione ministeriale n.33/E/2006).
4480-Risoluzione n.33-E del 21 febbraio 2006.pdfApri