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Mediante due pareri, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha dato indicazioni sulla applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica" principalmente in merito ad aspetti autorizzativi e di calcolo nel periodo transitorio di 18 mesi di coesistenza delle vecchie e delle nuove norme strutturali

Archivio

Chiarimenti del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulle Norme Tecniche per le costruzioni

20 Febbraio 2006
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Il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso due pareri, il n. 234 in data 16.11.2005 ed il n: 264 in data 13.12.2005, relativamente ad alcuni aspetti applicativi, per costruzioni in zona sismica, del complesso di norme attualmente vigente in campo strutturale.
I due pareri sono stati sollecitati da quesiti di amministrazioni locali, ma le relative indicazioni sono espresse in termini generali e sono dichiaratamente applicabili nella generalità dei casi.
Riassumiamo brevemente i problemi e le indicazioni fornite.
1. Secondo il comma 1 dell`art. 94 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (che riprende il contenuto della legge n. 64/74 art. 18), nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone di terza categoria secondo il D.M. 16.1.1996, con coefficiente di sismicità S = 6), non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione.
La più recente Ordinanza della Protezione Civile n. 32274/03 riclassifica il territorio nazionale secondo quattro zone di diversa sismicità, prendendo come indice di caratterizzazione la accelerazione massima al suolo, peraltro correlabile al precedente parametro di zonizzazione (il grado di sismicità S), attraverso apposite relazioni.
è sorta a questo punto una necessità di chiarimento su:
– quali siano, nella nuova classificazione introdotta dall`Ordinanza, le zone da ritenere “ a bassa sismicita””`, nelle quali si possa fare a meno dell`autorizzazione preventiva;
– quali siano le azioni di calcolo da assumere per la zona 4 (quale sia cioè il valore da assegnare al grado di sismicità S) nel caso si voglia far ricorso alla normativa previgente per il calcolo stesso.
Secondo i pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP., le zone 3 e 4 previste nell`Ordinanza devono essere considerate “ a bassa sismicita””` e quindi non necessitano della preventiva autorizzazione dell`Ufficio Tecnico della Regione per l`inizio dei relativi lavori.
Ai fini inoltre della determinazione delle azioni sismiche da applicare nella zona 4 di nuova classificazione, qualora ci si avvalga della facoltà data dal D.M. 14.9.2005 “ Norme Tecniche per le costruzioni”” di applicare per 18 mesi la previgente normativa tecnica, si specifica che, tenendo conto della sopra citata correlazione tra i due criteri di classificazione sismica, è opportuno assumere per S il valore di 4.
2. L `art.104 del DPR n.380/01 prevede che chi ha iniziato una costruzione prima dell`entrata in vigore di un provvedimento di nuova classificazione debba sottostare ad una procedura che prevede la comunicazione all`Ufficio Tecnico della Regione, che deve accertare la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti e la conformità della parte di costruzione già realizzata.
Per quanto concerne le zone di nuova classificazione introdotte dall`Ordinanza n.3274/03, il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. è che le disposizioni di cui al citato art.104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all`entrata in vigore del D.M. 14.09.2005 “ Norme Tecniche per le costruzioni “ ( G.U. n. 222 del 23 .09.2005) e cioè successiva al 24 ottobre 2005.
3. Per quanto riguarda il concetto di “inizio dei lavori”” per una struttura composta di elementi prefabbricati prodotti in stabilimento, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ritiene che nel caso di elementi prefabbricati prodotti specificamente per detta struttura secondo uno specifico progetto, e che riguardano almeno i principali elementi portanti, l`inizio dei lavori possa essere riferito alla data di inizio della produzione in stabilimento degli specifici manufatti.
Nel caso invece in cui una costruzione faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in stabilimento, l`inizio dei lavori coincide con quello effettivo del cantiere di costruzione.

Vedere argomenti collegati nel documento “In Gazzetta Ufficiale del 23 settembre le nuove Norme Tecniche per le costruzioni” del 26/09/2005.

1870-Parere LL.PP. 234 2005.pdfApri

1870-Parere LL.PP. 264 2005.pdfApri
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