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Pubblicati in Gazzetta i Super indici di coerenza economica, finanziaria e patrimoniale sulla base dei quali sono effettuati gli accertamenti sulla base degli Studi di settore

Archivio, Fiscalità e incentivi

Studi di Settore- Approvazione degli indici di coerenza economica, finanziaria e patrimoniale

17 Febbraio 2006
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2006, con il quale l`Amministrazione finanziaria ha approvato definitivamente i primi 4 Indici di coerenza sulla base dei quali possono essere effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore.
A tal proposito, si ricorda che la legge 311/2004, art. 1, comma 409, modifica l`art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore.
Oltre ad estendere ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese associate) l`accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l`ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all`ammontare dei compensi dichiarati, la finanziaria 2005 ha previsto che, nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione, in ogni caso, possono essere effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, da individuarsi con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
Al riguardo, si rammenta che l`Agenzia delle Entrate (cfr. Studio di settore per l`edilizia SG69U/2005 – Modelli e Guida alla compilazione del 1 luglio 2005, Studi di Settore – Chiarimenti ministeriali per UNICO 2005 del 22 giugno 2005 e il documento Studi di Settore- Primi chiarimenti sulle novità nella Finanziaria 2005 del 28 gennaio 2005), con la C.M. 10/E/2005, ha precisato che i soggetti non in linea con i predetti indici potranno essere sottoposti ad accertamento in base agli Studi, solo se, nel medesimo periodo d`imposta, risultino anche non congrui alle risultanze degli stessi.
Diversamente, i contribuenti risultanti congrui non saranno sottoposti ad accertamento anche nel caso in cui, per lo stesso periodo d`imposta, siano rilevate significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici.
In tal ambito, è stato precisato, inoltre, che l`accertamento è possibile a partire dal periodo d`imposta 2004 (cfr. art.1, comma 3 del Provvedimento), quindi, potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli Studi di Settore i soggetti che nel 2004 risultino non congrui alle risultanze dello stesso e, sempre per il 2004, non coerenti con i nuovi indici.
Pertanto, a seguito del parere positivo espresso dalla Commissione degli Esperti (alla quale partecipa anche l`ANCE), riunitasi lo scorso 6 dicembre 2005, l`Amministrazione finanziaria ha così individuato 4 principali indicatori di coerenza, con le seguenti modalità applicative:
indicatore 1
Rapporto fra valore dei beni strumentali mobili(al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria) (rigo F11 colonna 1 – colonna 2) e ammortamento di beni mobili strumentali (rigo F22 colonna 2)
Situazione di incoerenza
Valore dell`indicatore < 1
riferimenti nel modello degli studi di settore relativo al periodo d`imposta 2004
rigo F11 colonna 1: Valore dei beni strumentali
rigo F11 colonna 2: di cui “valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria””
rigo F22 colonna 2: Ammortamenti (di cui per beni mobili strumentali)
indicatore 2
Differenza fra Esistenze iniziali di merci, prodotti fini, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale (rigo F01) e le relative Rimanenze finali dell`esercizio precedente (rigo F05)
Situazione di incoerenza
Valore dell`indicatore ≠ 0
Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i 2 valori di riferimento risulti contemporaneamente:
Ü ≠ 0
Ü = 1% del minore fra i 2 valori
riferimenti nel modello degli studi di settore relativo al periodo d`imposta 2004
rigo F01: Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale
rigo F05: Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale
indicatore 3
Differenza fra Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (rigo F03) e le relative Rimanenze finali dell`esercizio precedente (rigo F07)
Situazione di incoerenza
Valore dell`indicatore ≠ 0
Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i 2 valori di riferimento risulti contemporaneamente:
Ü ≠ 0
Ü = 1% del minore fra i 2 valori
riferimenti nel modello degli studi di settore relativo al periodo d`imposta 2004
rigo F03: Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
rigo F07: Rimanenze finali relative relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
indicatore 4
Disponibilità liquide (Cassa)
Situazione di incoerenza
Valore dell`indicatore < 0
Una significativa situazione di incoerenza ricorre il valore delle disponibilità liquide risulti contemporaneamente:
Ü < 0
Ü = 100 in valore assoluto
riferimenti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta 2004
1. Unico PF 2005: RF72
2. Unico Soc. di Persone: RF65
3. Unico Soc. di Capitali: RS13
Tutti i 4 indici considerati permettono di rilevare i più comuni errori formali di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di Settore.
L`Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno, almeno per il primo periodo d`imposta per il quale tale modalità d`accertamento verrà applicata, escludere un quinto indicatore che individui per ciascun settore economico la durata media delle scorte.
Resta, comunque, confermato che tali indici saranno nei prossimi anni oggetto di integrazioni ed aggiornamenti (cfr. art. 1 comma 4 del citato Provvedimento).

4716-modalita` applicative.pdfApri

4716-Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 18-01-06.pdfApri
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