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Sono agevolate ai fini IVA le sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate tassativamente dalla legge 847/1964, integrata dalla legge 865/1971. Così l'Agenzia delle Entrate con la RM 41/E/06

Archivio, Fiscalità e incentivi

IVA – Individuazione delle opere di urbanizzazione agevolate

21 Marzo 2006
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è assoggettabile all`aliquota IVA ridotta al 10% (ai sensi del n.127-quinquies e n.127-septies della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972) solo la cessione o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell`art.4 della legge 847/1964, successivamente integrato dall`art.44 della legge 865/1971.
Così precisa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006, negando la rilevanza, ai fini dell`IVA, dell`assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria che il Testo Unico dell`Edilizia – D.P.R. 380/2001 (art.16, comma 7-bis) ha stabilito, tra l`altro, per i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
Al riguardo, l`Amministrazione ha precisato che l`assimilazione di tali beni alle opere di urbanizzazione primaria, effettuata dal citato Testo Unico dell`Edilizia, assume rilevanza ai soli fini urbanistici per la disciplina del contributo di costruzione e non anche nell`ambito dell`IVA.
Ciò si desume, a parere dell`Agenzia, dal fatto che la norma del D.P.R. 380/2001, nell`assimilare i cavidotti realizzati per il passaggio di reti di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, non richiama esplicitamente l`art.4 della legge 847/1964, integrato dall`art.44 della successiva legge 865/1971, che fornisce l`elenco tassativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui cessione o costruzione rientra nell`applicazione dell`aliquota IVA agevolata del 10%, rispettivamente, ai sensi n.127-quinquies e n.127-septies, della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, la realizzazione dei cavidotti necessari per la costruzione delle reti di telecomunicazione deve essere assoggettata all`aliquota IVA ordinaria del 20%.
Con l`occasione, nella citata Risoluzione n.41/E/2006, l`Agenzia riporta l`elenco, da intendersi tassativo, delle opere di urbanizzazione contenuto nell`art.4 della legge 847/1964, integrato dall`art.44 della successiva legge 865/1971, la cui cessione o costruzione è assoggettata all`aliquota IVA ridotta del 10%.
Si tratta, in particolare delle seguenti opere agevolate:
Ø Opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell`energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
Ø Opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell`obbligo nonchè strutture e complessi per l`istruzione superiore dell`obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
A tale elenco tassativo si aggiungono, poi, ai fini dell`IVA, le opere che sono state assimilate a quelle di urbanizzazione da disposizioni contenute in leggi speciali, tra le quali rientrano (cfr., anche C.M. n.1/E/1994):
Ø gli impianti cimiteriali (cfr. art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38);
Ø i parcheggi realizzati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli (cfr. legge 122/1989);
Ø le cessioni di opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di rifiuti urbani speciali (cfr. art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441);
Ø le opere di impiantistica sportiva (realizzate ai sensi, e con le procedure, di cui al D.L. 2/1987, convertito dalla legge 65/1987).

4196-Risoluzione n. 41-E del 20 marzo 2006.pdfApri
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