Con la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006) della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 l`Italia si è dotata di strumenti speciali per la tutela e la fruizione dei siti italiani inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”” sulla base dei criteri e delle tipologie individuati nella Convenzione firmata a Parigi nel 1972 fra i paesi aderenti all`UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l`educazione, la scienza e la cultura).
Il patrimonio mondiale dell`UNESCO comprende 812 siti, di cui 40 in Italia, fra i quali vi rientrano i centri storici di Roma, Firenze, Siena, Napoli, Ferrara, San Gimignano, Urbino, Pienza, ma anche intere città come Vicenza, Venezia e Verona.
In relazione alle conseguenze giuridiche derivanti per gli immobili ricompresi nei siti UNESCO, si evidenzia che la Convenzione del 1972 attribuisce alla comunità internazionale il compito di partecipare alla protezione del patrimonio di valore universale mediante “un`assistenza che, senza sostituirsi all`azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente””, lasciando impregiudicati la sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio e i diritti reali su di esso.
Si stabilisce inoltre che per “protezione internazionale del patrimonio mondiale”” si intende l`attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, intesa ad assecondare gli Stati partecipanti alla Convenzione stessa negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.
La Legge 77/2006, dopo aver affermato che i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale sono le punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano (art. 1), prevede in particolare, una serie di misure per la loro conservazione e valorizzazione, quali:
–priorità d`intervento per i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali ricompresi nel perimetro di riconoscimento dei siti, qualora siano oggetto di finanziamenti (art. 2);
–approvazione di appositi piani di gestione, che indichino le priorità di intervento e le relative modalità attuative, le azioni necessarie per reperire le risorse pubbliche e private, nonchè le forme di collegamento con programmi e altri strumenti che perseguono finalità complementari (ad esempio, sistemi turistici locali, piani delle aree protette) (art. 3);
–attuazione di interventi volti, tra l`altro, alla realizzazione nelle zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità (art. 4, comma 1, lettera c).
Gli interventi e le risorse loro destinate sono determinati con decreto del Ministro dei beni culturali, d`intesa con il Ministro dell`ambiente e la Conferenza Stato-Regioni.
Sotto il profilo finanziario, per il primo triennio 2006-2008 è previsto lo stanziamento di 3.500.000 euro per ciascuna annualità (esclusi gli interventi relativi a servizi di assistenza culturale, ospitalità, sicurezza, raccolta rifiuti, ecc. di cui all`art. 4, comma 1, lettera b), per i quali sono previsti 1.100.000 euro nel triennio 2006-2008), mentre a partire dal 2009 si dovrà provvedere con appositi stanziamenti nella legge finanziaria.