La vendita dell`area edificabile acquistata con le agevolazioni fiscali, di cui all`art. 33, comma 3 della legge 388/2000 (imposta di registro all`1% e ipotecarie e catastali in misura fissa), in assenza di utilizzazione edificatoria, non comporta la decadenza dai benefici, purchè a ciò provveda il secondo acquirente, in ogni caso, entro i cinque anni successivi al primo acquisto agevolato.
Come noto, infatti, l`art. 33, comma 3 della legge 388/2000 prevede che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati, sono soggetti ad imposta di registro all`1% ed alle ipotecarie e catastali in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro cinque anni dall`acquisto avvenga l`utilizzazione edificatoria dell`area.
Al riguardo la Sentenza 222/2005 afferma, come sostenuto dall`ANCE, che “La previsione normativa dell`art. 33, comma 3, fissa un termine quinquennale entro il quale deve essere utilizzato, sotto il profilo edificatorio, il terreno acquistato con i benefici fiscali citati, ma nulla stabilisce e nulla dice in ordine al soggetto che pone in essere l`utilizzazione edificatoria in discussione.“.
In altri termini, la norma non impone che l`intervento edificatorio debba necessariamente essere eseguito dalla stessa impresa acquirente, per cui, sostiene la Commissione,“l`utilizzazione edificatoria può essere legittimamente fatta da un soggetto diverso“, purchè, comunque, abbia luogo entro cinque anni dall`acquisto ad imposta agevolata.
Per completezza, si ricorda infine che, con la Circolare n.11/E del 31 gennaio 2002, l`Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione di “utilizzazione edificatoria“ deve intendersi soddisfatta:
Ü in caso di acquisto di aree, con la realizzazione del rustico, comprensivo dei muri perimetrali delle singole unità e della copertura, ai sensi dell`art. 2645-bis, comma 6 del Codice civile;
Ü in caso di acquisto di fabbricati, con la demolizione e successiva ricostruzione degli stessi.
4211-Sentenza n. 222 del 14 dicembre 2005.pdfApri