Con la Sentenza n° 9131 del 19 Aprile 2006, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata inserzione di un`area in un piano urbanistico non ne esclude l`edificabilità di fatto e, quindi, la sua rilevanza giuridica ai fini dell`imposta di registro e dell`INVIM (imposta soppressa con l`introduzione dal 1° Gennaio 1993 dell`ICI).
Il caso riguarda la compravendita di un terreno agricolo, sul quale è stato poi costruito un manufatto residenziale balneare abusivo.
Sebbene il suolo si trovi al di fuori dal perimetro urbano di un Comune privo di strumenti urbanistici, i giudici affermano che la sua natura edificatoria emerge dalla situazione di fatto, cioè dalla sussistenza di alcuni requisiti, quali: lo sviluppo edilizio della zona, l`esistenza di servizi pubblici, il collegamento con i centri urbani già organizzati.
Inoltre, argomenta la Corte, se è vero che l`esistenza di una costruzione abusiva non trasforma in edificatoria la natura del terreno su cui essa sorge, è anche vero che tale natura va riconosciuta a quelle zone edificate abusivamente e poi condonate.
Concludendo, l`edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva nella quale può trovarsi un immobile ed influisce sul valore dei beni ai fini fiscali.
La sopraccitata sentenza conferma che l`edificabilità di fatto di un`area, ai fini fiscali, non è subordinata all`approvazione degli strumenti di gestione del territorio, ma ad una situazione sostanziale che, come nel caso di specie, può far considerare come edificabile un`area risultante agricola sulla base dei piani urbanistici vigenti.
4226-Sentenza n° 9131 del 19 Aprile 2006.pdfApri