La Risoluzione 56/E, del 4 Maggio 2006, dell`Agenzia delle Entrate ha specificato che i corrispettivi per le prestazioni professionali svolte dalle società di ingegneria non sono da considerare compensi di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta d`acconto, ma devono essere registrati come ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d`impresa.
L`art 25, comma 1, del DPR 600/73, prevede che determinati soggetti, tra i quali le imprese, devono operare una ritenuta d`acconto del 20% nel momento in cui pagano compensi per lavoro autonomo professionale.
L`ultimo capoverso del citato comma 1 aggiunge, però, che “la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell`esercizio d`impresa””.
Il reddito delle società di ingegneri (cosiddette di engineering) rientra in quello di impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in veste giuridica societaria e non ha alcuna rilevanza che l`oggetto sociale sia lo svolgimento di un`attività professionale.
Ne consegue che non è applicabile la ritenuta d`acconto del 20% sui compensi dovuti alla società per le prestazioni rese.
4223-Risoluzione 56-E, del 4 Maggio 2006.pdfApri